Alcune scuole hanno già pubblicato
di L.F. La Tecnica della Scuola, 17.2.2013 Non dovrebbero esistere, nel formulare le graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari, criteri più o meno penalizzanti o più o meno favorevoli, ma solamente la pura applicazione delle norme contrattuali sulla mobilità Eppure il contratto integrativo sulla mobilità è uno solo, e per tutto il territorio nazionale, così anche l’ordinanza ministeriale sulla mobilità del personale docente, educativo ed ata è uno per tutte le scuole della Nazione, ma purtroppo bisogna riconoscere che la loro applicazione è diversa da istituto ad istituto. E’ pur vero che siamo nell’era dell’autonomia scolastica, ma questo non autorizza i dirigenti scolastici ad essere liberi dai vincoli normativi nazionali. In sostanza si potrebbe dire, con un pizzico di ironia : “scuola che vai graduatoria che trovi”. Una problematica non di poco conto, se dovessimo tenere presente l’incongruenza tra l’assegnazione dei punteggi nelle graduatorie interna d’istituto di scuole diverse, ma della stessa provincia. E’ importante ricordare che tale incongruenza potrebbe penalizzare, nei movimenti d’ufficio e a domanda condizionata, comunali e provinciali, qualche docente graduato con criteri restrittivi rispetto ad altri graduati con criteri più favorevoli in altre scuole. Non dovrebbero esistere, nel formulare le graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari, criteri più o meno penalizzanti o più o meno favorevoli, ma solamente la pura applicazione delle norme contrattuali sulla mobilità. L’applicazione corretta del contratto sulla mobilità e dell’ordinanza ministeriale ad esso correlata, in materia di formulazione e affissione all’albo delle graduatorie per l’individuazione dei docenti soprannumerari è un diritto fondamentale del lavoratore, in quanto essa e la sua correttezza applicativa potrebbero determinare la perdita del posto di lavoro per un docente piuttosto che per un altro. La triste realtà, certificata da numerosi interventi dei giudici del lavoro, è quella che le scuole predispongono queste graduatorie d’Istituto , in modo piuttosto superficiale ed anche arbitrario, calpestando le legittime aspettative del docente, che si vede costretto a ricorrere al giudice del lavoro, per vedere riconosciuti i suoi diritti di graduatoria. Lo slogan: “scuola che vai graduatoria d’Istituto che trovi”, non è l’enfatizzazione di qualche piccola eccezione, ma piuttosto l’applicazione scientifica, costante e molto diffusa di un modo superficiale di assumersi delle responsabilità. Basti pensare il comportamento di alcuni dirigenti scolastici calabresi, che già prima della sottoscrizione del CCNI sulla mobilità 2013-2014 e senza la trasmissione del OM correlato al contratto sulla mobilità, hanno già pubblicato le graduatorie d’Istituto per individuare i perdenti posto. Si tratta di graduatorie falsate, che andrebbero subito impugnate, e rifatte correttamente, con le modalità previste nell’ipotesi del CCNI del 6 dicembre 2012 agli artt.21 e 23 commi 3 e 4, cioè entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all'albo dell’istituzione scolastica delle graduatorie relative agli insegnanti titolari. Rispetto a certi casi, denunciati anche dal sindacato autonomo SAB, servirebbe un intervento dispositivo del USR Calabria, volto a garantire il rispetto delle regole da parte di tutte le scuole appartenenti ad una stessa provincia. |