Statali: stipendi congelati fino al 2014, ASCA, 28.2.2013 (ASCA) - Roma, 28 gen - Stipendi congelati fino al 2014 per i circa 3,5 milioni di dipendenti pubblici. Lo prevede la legge di stabilità per il 2013 e adesso per l'applicazione della misura dovrebbe essere varato, in tempi brevi, un decreto ministeriale ad hoc. Il ddl stabilità varato dal governo Monti comprende, infatti, tra numerosi altri interventi di contenimento della spesa, la proroga fino al 2014 di norme restrittive sui dipendenti pubblici. In particolare, le misure approvate riguardano: il congelamento della dinamica retributiva del pubblico impiego, compreso il mancato riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale; la proroga della riduzione degli stipendi superiori a 90.000 euro annui; l'introduzione a partire dal 2015 dei parametri di calcolo dell'indennità di vacanza contrattuale stabiliti dal protocollo del 1993. Il blocco della contrattazione e' in atto dal 2011 per effetto del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che aveva disposto il congelamento per tre anni, a decorrere dal 2011, delle retribuzioni dei dipendenti pubblici. La proroga di questa disposizione per un anno ulteriore viene ora concretamente attuata dall'art. 8 del provvedimento. Per effetto della proroga troverà quindi applicazione anche per il 2014 il principio per cui il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche non può superare il trattamento ordinario che spettava nell'anno 2010. Viene pertanto congelato per il corrispondente periodo l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, salvo riduzione proporzionale in funzione della riduzione del personale in servizio. Per quanto riguarda più specificamente i riflessi contrattuali, il testo del d.d.l.: conferma la sospensione delle procedure contrattuali relative al periodo 2013-2014 e nega, senza possibilità di recupero, il riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dal 2011; esclude il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2013 e 2014; blocca, senza possibilità di recupero, gli effetti economici degli automatismi stipendiali; per il personale della scuola (docenti e A.T.A.) gli automatismi risultano bloccati limitatamente al 2013. Una disciplina specifica regola il contenimento della dinamica retributiva dei magistrati ordinari e amministrativi, della giustizia militare e degli avvocati dello Stato ed altri trattamenti particolari. Il provvedimento dispone la proroga per un anno delle riduzioni retributive già stabilite, relativamente alle amministrazioni pubbliche, dal D.L. n. 78, con riferimento al triennio 2011-2013, per i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, se superiori a 90mila euro annui. A tali trattamenti continuerà pertanto ad applicarsi, fino al 31 dicembre 2014, la riduzione del 5% per la parte eccedente 90.000 e fino a 150.000 euro e la riduzione del 10% per la parte eccedente 150.000 euro. Il Decreto Legge del 6 luglio 2011 n. 98, aveva già previsto la possibilità di fissare le modalità di calcolo relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017. Il provvedimento approvato attua questa previsione riattivando la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale a decorre dall'anno 2015 da calcolare ''secondo le modalità ed i parametri individuati dal Protocollo del 23 luglio 1993''. Dopo essere stato superato nel comparto privato dalla riforma del modello contrattuale concordata nel 2009, questo strumento di tutela del mantenimento del potere di acquisto viene ripristinato nel comparto pubblico, secondo la regola che prevede, decorso un periodo di 3 mesi dalla data di scadenza del contratto collettivo, l'erogazione di un importo calcolato in misura pari al 30% del tasso di inflazione programmato; il coefficiente viene incrementato, trascorsi ulteriori 3 mesi, fino a raggiungere il 50% dell'inflazione programmata. Con l'approvazione della legge di stabilità per il 2013, l'indennità di vacanza contrattuale non viene piu' corrisposta dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo. |