Non applicare l’art.6 del contratto
scuola di L.F. La Tecnica della Scuola, 19.2.2013 Da qualche anno, nella contrattazione d’Istituto di molte scuole è iniziato un braccio di ferro tra chi chiede l’applicazione integrale dell’art.6 del CCNL scuola 2006-2009 e chi invece è sostenitore della legge n.150/2009, nota come legge Brunetta, che abrogherebbe una parte del su citato art.6 del contratto collettivo E così alcuni dirigenti scolastici particolarmente ligi ritengono, illegittimamente e assumendosene tutte le responsabilità, di non trattare con le RSU, in sede di contrattazione d’Istituto, le materie di cui all’art.6, lettere h) ; i) ed m) del CCNL scuola 2006-2009, in quanto secondo loro questa materia di organizzazione del lavoro del personale scolastico, dall’entrata in vigore della legge n.150/2009, tocca esclusivamente alle decisioni insindacabili del dirigente. A dire che questo atteggiamento è illegittimo ed anche antisindacale è una recentissima sentenza del Tribunale di Lucca. Infatti , il 7 febbraio 2013, il giudice del lavoro del tribunale lucchese , in composizione monocratica, dichiara il comportamento antisindacale di un dirigente scolastico che si è rifiutato di applicare l’art.6 del contratto nella parte in cui si sarebbero dovute contrattare le modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività, le modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo. Inoltre il Ds in questione non ha voluto discutere insieme alle RSU i criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani; criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. Questo dirigente scolastico è stato condannato al pagamento di € 3000, per le spese processuali. Adesso attendiamo, entra 60 giorni, la deposizione delle motivazioni di tale sentenza, che comunque segna un punto importante a favore del rispetto delle norme contrattuali e mette un freno ad atteggiamenti di un evidente eccesso di autoritarismo, che oltre a fare spendere soldi allo Stato per spese processuali varie, fanno male a tutta la scuola. |