Il gran rimpastone delle graduatorie. dal blog di Max Bruschi, 2.12.2013 Il prossimo anno solare si consumerà uno dei principali riti del “corpo mistico dell’organico”. Mi riferisco al rinnovo triennale delle Graduatorie Permanenti (ora ad esaurimento: GAE) e delle Graduatorie di Istituto, previsto dalla normativa, e regolato da una serie di provvedimenti riportati in una apposita pagina del sito MIUR. Pagina non proprio tra le più visibili, ma certo tra le più preziose, perché una sua accurata consultazione consente di evitare di annegare tra Scilla (le “indiscrezioni” e i “si dice” dei sempre anonimi “bene informati”) e Cariddi (consulenze associative, sindacali o addirittura ministeriali, a volte, come posso constatare dagli appelli che mi giungono sul sito o sulla pagina pubblica di Facebook, alquanto disinvolte o imprecise). Meglio, è il mio consiglio da sempre, restare ancorati ai testi. Ma quei testi sono, carte alla mano, superati. Il prossimo aggiornamento NON è un placido adempimento burocratico a bocce ferme. Non solo perché la norma prevede la possibilità di “muoversi” da parte di tutti gli interessati. Ma perché regolamento, decreti e tabelle annesse necessitano di una preventiva e chirurgica opera di manutenzione. Beninteso, il MIUR potrebbe anche fare spallucce, abborracciando soluzioni all’ultimo momento e alimentando, in tal modo, l’attività degli studi legali. Ma i tempi e i modi per mettere le cose a posto ci sarebbero. Ci sono perlomeno due settori nei quali intervenire. Il primo è meramente tecnico (e indispensabile). Il secondo più “politico”, e pertanto da sottoporre a un vaglio di opportunità. E veniamo agli interventi tecnici. Innanzitutto, occorre una modifica, rapida (soprattutto: l’iter non è brevissimo, perché occorre il parere del Consiglio di Stato e la registrazione da parte della Corte dei Conti), al regolamento sulle supplenze. Perché quel testo è nato quando l’aggiornamento era biennale e non triennale, a graduatorie permanenti aperte e non ad esaurimento, a SSIS vigenti e dunque senza ricomprendere, per fare solo qualche esempio, i nuovi percorsi di abilitazione (SFP, TFA o PAS che dir si voglia) e di specializzazione (CLIL e sostegno), senza disciplinare l’area unica per il sostegno nei casi contemplati dalla normativa, i percorsi specifici quali le certificazioni linguistiche o l’acquisizione di competenze nella ICT. Il guaio è che la graduazione dei docenti (art.5 comma 4) non è demandata, come sarebbe corretto, a un decreto ministeriale, ma è vincolata alla tabella allegata al regolamento che, oltre a non essere mai stata un capolavoro di chiarezza, oggi risulta lacunosa. Lascio da parte “quanto” valutare i titoli (ne parlerò in un altro post), mi fermo al fatto che è necessario prevederne la valutazione e che risulta opportunissimo pertanto “deregolamentare” la tabella, affidandola ai decreti di aggiornamento, affinché essa possa correttamente seguire le riforme ordinamentali e nella professionalità docente, senza dimenticare le sentenze frutto di contenzioso in sede di TAR o tribunali del lavoro (questione dei 6 punti SSIS, ad esempio: non c’è tribunale che non li riconosca ai ricorrenti, ma il comportamento degli AT è incongruente: nella stessa regione, soluzioni diverse). Secondo aspetto, più “politico”. Andrebbe, a mio avviso, costituita una graduatoria provinciale per le supplenze annuali e sino al termine del servizio composte da personale abilitato non inserito nelle GAE, cui attingere in subordine allo scorrimento delle GAE, per i posti “comuni” e per il sostegno, secondo quanto proposto a suo tempo dall’emendamento Centemero (non accolto) al DL 104/2013. Lo si può fare attraverso il regolamento, lo si dovrebbe fare per evitare i paradossi di una assegnazione assolutamente casuale (il “bussolotto” delle 10/20 istituzioni scolastiche), che costringe a un utilizzo abnorme delle graduatorie di istituto di III fascia. Inoltre, sarebbe utile (e giusto) assegnare la priorità nelle supplenze da III fascia agli aspiranti che progressivamente acquisiscono l’abilitazione (è questa la sede corretta, non il 249/2010), nelle more tra un aggiornamento e l’altro. E andrebbero, infine, prevista l’ammissione con riserva (è sempre il regolamento a doverlo prevedere), per gli aspiranti iscritti, nell’anno di aggiornamento, ai vari percorsi, che altrimenti sarebbero condannati, non per colpa loro, ma per i ritardi nell’attivazione e dunque nella loro conclusione, a non vedersi riconosciuta la spendibilità dei titoli prima di un triennio. |