Non tutti gli incontri scuola famiglia
rientrano nelle 40 ore dei docenti

di Lucio Ficara, La Tecnica della Scuola 10.12.2013

A volte capita che i docenti facciano un po’ di confusione nell’interpretare correttamente l’art. 29 del Ccnl, per quello che attiene gli incontri scuola-famiglia. Di cosa si tratta in sostanza?
 

Di quale tipo di confusione stiamo parlando? Stiamo parlando del comma 3 punto a) del su citato articolo e del successivo comma 4.

Nel primo di questi due commi è scritto che le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite anche dall'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, che comprese le attività di collegio dei docenti e di programmazione e verifica di inizio e fine anno, si svolgono con durata fino al massimo di 40 ore obbligatorie, mentre nel secondo è specificato che per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.

I due commi parlano di due tipologie di incontro scuola-famiglia sostanzialmente differenti. La prima è rientrante nel conteggio delle 40 ore, ed è relativa esclusivamente all’informazione dei risultati degli scrutini parziali e finali, la seconda, invece, regolata e definita dal consiglio d’istituto, sentito il parere del collegio dei docenti, non rientra nel conteggio delle 40 ore, ma va comunque garantita attenendosi alle disposizioni proposte e disposte dagli organi collegiali. In cosa consiste quindi la confusione di cui riferiamo? Si tratta del mettere, secondo l’interpretazione di alcuni docenti, tutto nello stesso calderone delle 40 ore, sia gli incontri informativi degli esiti degli scrutini e sia gli incontri periodici volti a garantire un idoneo strumenti di comunicazione tra i docenti e i genitori degli studenti.

L'art. 29 del Ccnl scuola 2006-2009, non lascia dubbi al riguardo. Non è possibile mettere tutto all’interno delle 40 ore, dentro le 40 ore ci finiscono soltanto, come espressamente specificato dal comma 3 punto a) gli incontri previsti per l’informazione degli esiti degli scrutini intermedi e finali, tutto il resto resta fuori e viene gestito dalla scuola. Proprio per quanto appena detto, sbaglia quel docente, che avendo più di una scuola, pensa di gestire questa parte dei colloqui, non rientrate nelle 40 ore, proporzionalmente alle ore che svolge settimanalmente in tale istituto.

Chi ha più di una scuola dovrà comunque garantire la sua presenza ai colloqui previsti dall’art. 29 comma 4, a prescindere da calcoli di proporzionalità o delle 40 ore. Questo tipo di incontro scuola famiglia resta comunque regolato dalle disposizioni interne. Per questo motivo è opportuno che ad inizio di anno scolastico i docenti stiano attenti in collegio docenti, a proporre, in modo che il consiglio d’istituto li accolga, strumenti di incontro scuola famiglia che siano flessibili, specificando ad esempio che tali incontri vengano espletati su appuntamento, indicando l’ora di ricevimento come ora di disponibilità.