Definita l'ipotesi di CCNI per la mobilità 2014-15 da Tuttoscuola, 27.12.2013 Con buon anticipo rispetto al passato, il Miur e i sindacati scuola rappresentativi il 17 dicembre scorso hanno sottoscritto l’ipotesi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2014/2015. Poche le novità, tra cui l’impegno delle parti di ricerca, in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale, sull’opportunità di prevedere un punteggio per i docenti che avranno acquisito i titoli per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera a seguito della frequenza di corsi CLIL. Le parti hanno concordato di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, con apposita e successiva sessione contrattuale, sulla mobilità riguardante il sostegno nella scuola secondaria di II grado alla luce della circolare che accompagnerà il D.I. 2014/2015 sull’organico di diritto, con cui si darà attuazione all’art. 15 della L. n. 228/2013. Poiché la norma che prevedeva la permanenza dei docenti di prima nomina per un quinquennio nella stessa provincia ha ridotto a tre anni tale permanenza, il CCNI ha previsto che “In osservanza di quanto previsto dall’art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito in L. 8.11.2013 n. 128, il personale docente, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo”. Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2014/15 in ambito interprovinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2011 o precedente. “L’assegnazione della sede dei docenti titolari delle classi di concorso C555 e C999, che per effetto dell’art. 15, comma 9 del D.L. 104/2013 convertito in L.8.11.2013 n. 128, sono transitati in altra classe di concorso o posto, è trattata nell’ambito della mobilità territoriale in ciascuna delle tre fasi di cui all’allegato C del presente contratto. Ai fini delle operazioni di prima fase fa testo il comune in cui è ubicata la scuola di servizio al momento della domanda di nuovo inquadramento”. |