Mobilità, il patto anti Brunetta Miur e sindacati concordi nell'ignorare i vincoli della legge di Carlo Forte, ItaliaOggi 17.12.2013 La riforma Brunetta preclude al tavolo negoziale la possibilità di pattuire accordi che dicano cose diverse da quello che è scritto nella legge. E ciò vale anche per la disciplina delle precedenze contenute nell'articolo 7 del contratto sui trasferimenti. Ma anche quest'anno le parti hanno deciso di fare finta di niente. Secondo quanto risulta a Italia Oggi, infatti, i rappresentanti del ministero dell'istruzione e delle organizzazioni sindacali avrebbero deciso di lasciare pressoché intatto l'articolo del contratto che regola le precedenze anche in questa tornata negoziale. L'intesa dovrebbe essere sottoscritta oggi. Per velocizzare i controlli della Funzione pubblica sull'articolato, ai fini della firma definitiva, il tavolo negoziale è stato allargato ai rappresentanti di Palazzo Vidoni. Il fatto è che dopo l'entrata in vigore della legge 15/2009 e del regolamento di attuazione, meglio noto come decreto Brunetta (decreto legislativo 150/2009), la contrattazione collettiva non può più derogare le norme di legge. E dunque le precedenze previste dal contratto, ma che non sono supportate da disposizioni di legge, sono da considerarsi inesistenti. Le precedenze, infatti, sono deroghe alla disciplina legale, che pone il principio del merito alla base di qualsiasi procedura che preveda l'attribuzione di punteggi finalizzati alla fruizione di diritti. Le deroghe, peraltro, assumevano rilievo secondo una procedura binaria che partiva dalla disapplicazione delle disposizioni di legge e terminava con la regolazione della stessa materia tramite la stipula di apposite clausole negoziali. Venuto meno il potere di deroga della contrattazione collettiva, l'effetto non può che essere quello della rinnovata applicabilità delle disposizioni di legge non più derogabili dai contratti. Norme di legge che, è bene ricordarlo, non sono mai state abrogate. Riemerge, quindi, l'intero istituto della mobilità contenuto nella sezione III del decreto legislativo 297/94 (articolo 460 e seguenti). Che non prevede alcuna tipologia di precedenza nei trasferimenti. Detto questo, nell'articolo 7 del contratto le precedenze a prova di ricorso sono soltanto alcune. La prima è quella destinata ai non vedenti e agli emodializzati. Perché tale precedenza è espressamente prevista in favore dei non vedenti dall'art. 3 della legge 120/1991. E per gli emodializzati dall'art.61 della legge 270/82. Quest'ultima disposizione di legge, però, prevede che tale precedenza si applichi anche «agli insegnanti non autosufficienti o con protesi agli arti inferiori». Di quest'ultima previsione non si fa menzione nel contratto. E qui scatta la prima trasfusione legislativa. Che consiste nell'introduzione automatica di questa disposizione nel contratto, anche se non è scritta. Resta in piedi anche la precedenza prevista per i portatori di handicap con invalidità superiore ai 2/3 (compresa quella per i portatori di handicap grave e di cui all'art. 33 comma 6 della legge 104/92). Idem per la precedenza che viene attribuita a chi assiste il familiare portatore di handicap grave in qualità di referente unico. Anche se, in quest'ultimo caso, il contratto necessiterebbe di una integrazione. L'articolo 33 della legge 104/92, infatti, prevede che la precedenza (e il relativo beneficio della inamovibilità d'ufficio del titolare della medesima) spetta al coniuge e al parente o all'affine fino al secondo grado. E se il coniuge o il genitore non c'è più, è invalido o ultra65enne, il diritto è esteso anche ai parenti o affini di terzo grado. Il contratto, invece, restringe il novero degli aventi diritto al coniuge e al genitore oppure, se il genitore è totalmente inabile, al fratello o alla sorella del disabile grave. A patto che siano conviventi o che gli eventuali altri fratelli co-obbligati risultino oggettivamente impossibilitati. Il diritto alla precedenza viene in parte recuperato in sede di utilizzazione o assegnazione provvisoria. Ma anche in questo caso si tratta di una deroga. Che non sana affatto la questione. Anzi, se possibile, la pone in evidenza, comprimendo il relativo diritto ponendogli un termine di durata annuale. Deroga che oltre tutto collide anche con l'art.601 del testo unico. E poi c'è la precedenza per i coniugi di miliari trasferiti d'autorità. Che pure è prevista da più leggi, anche se tra queste non c'è più la legge 100/87, di cui si fa menzione nel contratto. Legge ormai abrogata dall'art.2268 del decreto legislativo 66/2010 con effetti a far data dal 9 febbraio scorso. Infine resta in piedi la precedenza prevista per gli amministratori locali essendo prevista dalla legge 265/199 e dal testo unico degli enti locali. Fin qui le precedenze a prova di ricorso. Quelle che invece dovrebbero cessare sono essenzialmente tre. La prima è quella che viene attribuita ai trasferiti d'ufficio che chiedano in via prioritaria di ritornare nella sede di precedente titolarità (art.7, comma 1 paragrafo II del contratto). La seconda è quella dei trasferiti d'ufficio che chiedono il rientro nel comune. E infine, la terza, è quella prevista per i sindacalisti che rientrano in servizio dopo l'aspettativa. |