Sempre più
frequentemente sono proposti e pubblicizzati percorsi di
abilitazione estera per poter conseguire l'agognata abilitazione
oggi conseguibile solo con TFA Ordinario o PAS. E' infatti possibile
conseguire una abilitazione all'estero e farla riconoscere in Italia
con una apposita procedura da espletare presso il MIUR invocando
La
Direttiva Europea 2005/36/EC.
La direttiva può essere invocata anche da chi sia già abilitato in
Italia e volesse insegnare all'estero. Sono sempre più frequenti,
infatti, i casi di docenti che, conoscendo una ligua estera,
espatriano per poter insegnare all'estero allettati da stipendi
molto più generosi e forse dignitosi.
Professionisti Scuola
pubblica una serie di Faq emanate dal MIUR per chiarire l'iter
riconoscitivo dei titoli esteri idonei all'insegnamento in Italia.
1. Chi è il destinatario della
direttiva 2005/36/CE?
Tutti i professionisti comunitari che vogliono esercitare la propria
professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno
acquisito le qualifiche professionali.
2. In quali paesi si applica la
direttiva comunitaria 2005/36?
In 31 Paesi: nei ventisette Paesi membri dell’Unione europea (
Austria – Belgio – Bulgaria - Repubblica Ceca - Cipro - Danimarca –
Estonia - Finlandia – Francia – Germania – Grecia – Irlanda – Italia
– Lettonia - Lituania - Lussemburgo – Malta - Paesi Bassi – Polonia
- Portogallo – Regno Unito – Romania - Slovacchia - Slovenia -
Spagna – Svezia - Ungheria.) nonché nei tre Paesi dello Spazio
economico europeo – SEE (Islanda – Liechtenstein – Norvegia) e, la
Svizzera, equiparati ai paesi dell’Unione europea per specifici
accordi.
3. Qual è il presupposto
indispensabile per chiedere ed ottenere il riconoscimento della
professione docente?
Presupposto indispensabile per ottenere il riconoscimento
professionale è che la formazione professionale sia regolamentata
nel Paese di origine.
4. Cosa significa formazione regolamentata?
Per formazione regolamentata si intende la formazione che
porta al conseguimento di un titolo (formazione teorico-pratica,
disciplinare e didattico-pedagogica) che, in base alle norme del
Paese ove è stato conseguito o riconosciuto, consente l’esercizio
della professione quale docente abilitato all’insegnamento. Il
titolo deve, quindi, attestare una formazione professionale
completa, sanzionata nelle forme di legge (esame finale, tirocinio,
ecc.), al cui possesso la legislazione del Paese che lo ha
rilasciato subordina l’esercizio dell’attività in qualità di docente
abilitato .
5. Per la professione di docente si
beneficia del riconoscimento automatico?
No. Per esercitare la professione regolamentata di docente non si
beneficia del riconoscimento automatico. Il riconoscimento avviene
su richiesta individuale e la formazione professionale è soggetta a
una procedura di verifica.
6. Un titolo professionale acquisito
in un paese straniero da un cittadino dell’Unione europea può essere
riconosciuto con le disposizioni di cui alla Direttiva 2005/36/CE e
del decreto legislativo nazionale di attuazione n. 206/2007?
Si. L’art. 49 del D.P.R. 31 agosto 1999, dispone che I cittadini
stranieri, soggiornanti e non soggiornanti in Italia che intendano
iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali, se in possesso
di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito
in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono chiedere il
riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori
autonomi o dipendenti, della professione corrispondente. Per la
procedura di riconoscimento dei titoli professionali si applicano le
disposizioni del decreto legislativo n. 206/2007, compatibilmente
con la natura, la composizione e la durata della formazione
professionale acquisita.
7. Il titolo di formazione
professionale di docente rilasciato da un Paese terzo, riconosciuto
da uno Stato membro dell’ Unione europea può essere riconosciuto da
un altro Stato dell’Unione europea?
Si, a condizione che l’interessato abbia maturato un’esperienza di
almeno tre anni, nell’effettivo svolgimento dell’attività
corrispondente di docente, certificata dallo Stato membro che ha
riconosciuto il titolo professionale.
PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLA
PROFESSIONE DOCENTE
1. A quale Autorità deve rivolgersi la
richiesta di riconoscimento del titolo di formazione professionale
di docente?
Al Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Dipartimento
dell’Istruzione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
e per l’Autonomia Scolastica – Ufficio IX – Viale Trastevere 76/A –
00153 ROMA
2. Cosa si intende per titolo relativo a ciclo di studi
post-secondari?
Un titolo di laurea o accademico rilasciato da una Università o da
altro organismo abilitato conseguito successivamente al titolo di
scuola secondaria superiore.
3. Cosa si intende per titolo relativo
a formazione professionale di docente?
Un titolo comprovante che l’interessato ha completato con successo
la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi
post-secondari.
4. Cosa si intende per certificazione
relativa alle materie sulle quali verte la formazione professionale
ricevuta?
La documentazione delle materie studiate nel percorso di laurea e,
se prevista, la documentazione delle discipline oggetto della
formazione professionale prevista dallo Stato di origine in aggiunta
al ciclo di studi post-secondario (laurea).
1. Per il riconoscimento della
professione è previsto il possesso della conoscenza linguistica
dello Stato membro ospitante?
Si. L’art. 4 della Direttiva 36/2005/CE e l’art. 7 del relativo
decreto legislativo nazionale di attuazione n. 206/2007 prevedono,
che per l’esercizio della professione, i beneficiari del
riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le
conoscenze linguistiche necessarie.
2. Cosa si intende per conoscenza linguistica necessaria?
Per conoscenza
linguistica necessaria si intende la conoscenza della lingua dello
Stato ospitante di livello coerente con la natura della professione
che si intende esercitare.
Per esercitare la professione di docente è indispensabile una
conoscenza della lingua italiana appropriata in quanto le conoscenze
linguistiche fanno espressamente parte della professione stessa.
3. Com’è disciplinato l’accertamento della competenza
linguistica necessaria per i cittadini dell’Unione europea e per gli
stranieri che intendano insegnare nelle scuole dell’ordinamento
scolastico italiano?
Le modalità di accertamento e di
documentazione della conoscenza della lingua italiana sono
disciplinate dalla circolare ministeriale n. 81 del 23 settembre
2010.
4. E’ prevista una
differenziazione nell’accertamento della conoscenza linguistica?
Si, è prevista
una differenziazione tra tutti gli insegnamenti e quelli relativi
alla professione docente nella scuola primaria e alle classi di
concorso 43/A, 50/A, 51/A, 52/A. Per i primi è prevista una prova di
conoscenza uguale per tutti gli insegnamenti, per gli altri è
necessario superare la specifica prova orale aggiuntiva, come da
indicazioni riportate nella circolare ministeriale n. 81 del 23
settembre 2010, in quanto, per quest’ultimi insegnamenti la lingua
italiana non è soltanto “mezzo” di esercizio della professione, ma
“oggetto” stesso dell’attività da svolgere.
MISURE COMPENSATIVE
1. Cosa sono le misure compensative?
Le misure compensative
sono gli ulteriori accertamenti che l’Amministrazione predispone per
colmare le differenze riscontrate nella comparazione tra la
formazione posseduta dal richiedente e quella richiesta sul
territorio nazionale.
2. Perché vengono assegnate le misure
compensative?
Le misure compensative sono volte a compensare la differenza nei
contenuti della formazione o nella durata della formazione.
3. In che cosa consistono le misure compensative?
Le misure compensative possono consistere in una prova attitudinale
– di solito articolata in una prova scritta e una prova orale (e
talvolta anche in una prova pratica) – tendente ad accertare le
conoscenze professionali dell’aspirante, oppure in un tirocinio di
adattamento di durata variabile da effettuare un una scuola statale
italiana, consistente nella attività di insegnamento affiancata
dalla presenza del docente titolare della cattedra.
4. Solo i cittadini dell’Unione europea possono scegliere fra
tirocinio e prova attitudinale?
Tale possibilità è consentita esclusivamente ai cittadini comunitari
(e a quelli della Confederazione Elvetica nonché a quelli dello
spazio economico europeo: Islanda – Liechtenstein - Norvegia) mentre
per i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea esiste
la facoltà di scelta, che è riservata all’Amministrazione.
5. Dove si svolgono le misure compensative?
Le misure compensative si svolgono nella provincia indicata dal
richiedente nella richiesta di riconoscimento, presso un’istituzione
scolastica indicata dall’Amministrazione.
6. E’ possibile chiedere lo spostamento della sede di svolgimento
delle misure compensative?
Si, l’istanza in tal senso va tempestivamente rivolta a questo
Ministero, all’Ufficio competente.
7. In caso di non superamento al primo
tentativo, è possibile ripetere la prova attitudinale?
Si, con un intervallo di almeno 6 mesi, previa istanza da inoltrare
all’Ufficio Scolastico Regionale delegato in tal senso.
8. In caso di non superamento del tirocinio di
adattamento, è possibile ripeterlo?
Si, nell’anno scolastico successivo.
9. Dopo aver ricevuto il decreto provvisorio
relativo alle misure compensative da sostenere, come deve procedere
l’interessato?
E’ opportuno che l’interessato contatti direttamente l’Ufficio
scolastico Regionale competente.
Procedure e
modelli
I docenti che
abbiano conseguito l'abilitazione
all’insegnamento all’estero (Paesi
UE e non) e vogliano
esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il
riconoscimento del titolo
professionale presso il MIUR Direzione Generale per
gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica – Ufficio IX -
Viale Trastevere, 76/A 00153 Roma. In riferimento alla normativa
vigente in tale materia (Direttiva 2005/36/CE e decreto legislativo
n. 206 del 6.11.2007), è possibile esercitare la richiesta di
riconoscimento per le professioni di:
-
docente di
scuola dell’infanzia;
-
docente di
scuola primaria
-
docente di
scuola secondaria di primo grado
-
docente di
scuola secondaria superiore.
Il riconoscimento
può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l’interessato
sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a
condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza
nell’ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente).
Qualora dall’esame della domanda emerga che non vi è completa
corrispondenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e
quella posseduta dall’interessato, questa Direzione Generale
richiederà il superamento di una prova
attitudinale o la frequenza di un tirocinio di
adattamento presso istituzioni scolastiche italiane.
La prova
attitudinale si articola in una prova
scritta/pratica e orale o in una
prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite
dall’Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi. Essa
consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali
del richiedente effettuato allo scopo di valutarne l’idoneità
ad esercitare la professione di docente.
Le materie su cui svolgere l’esame sono scelte in relazione al
confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e
quella posseduta dal richiedente.
Il tirocinio di
adattamento consiste nell’esercizio in Italia della professione
regolamentata corrispondente a quella in relazione alla quale è
richiesto il riconoscimento, svolto, per un periodo non superiore a
tre anni, sotto la responsabilità di un professionista qualificato,
accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo
modalità stabilite dalla legge. Gli obblighi, i diritti e i benefici
sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa
nazionale vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.
Il riconoscimento può riguardare:
È necessario
presentare domanda di riconoscimento
secondo i modelli Mod. A e Mod. B,
allegati all'articolo, rispettivamente riferiti ai titoli
professionali acquisiti in Paese UE o in Paese non comunitario, da
inviare a mezzo posta. Non è consentito l’invio on-line delle
domande e della relativa documentazione.
Allegati