Pensione 2014 personale scuola. Finanzautile, 26.12.2013 Il 7 febbraio 2014 scade il termine di presentazione delle domande di cessazione dal servizio per il personale della scuola dal 1 settembre 2014. Per i dirigenti scolastici il termine è il 28 febbraio 2014 come previsto dalle norme del CCNL dell’Area V della dirigenza. La domanda, compreso quella con contestuale richiesta di part-time, dovrà essere compilata attraverso le istanze on-line (POLIS).
La modalità di presentazione delle domande di pensione e delle eventuali revoche prevede due fasi distinte: 1. La domanda di cessazione dal servizio, compreso quella con contestuale richiesta di part-time, andrà presentata via web POLIS “istanze on line” disponibile nel sito Internet del Ministero (istruzione.it). 2. La domanda di accesso al trattamento pensionistico e di liquidazione verrà gestita nei confronti dell’INPS gestione ex INPDAP nei seguenti modi:
La Legge n. 214 del 27 dicembre 2011 (così detta Legge Fornero) ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico facendo salvo però il diritto all’applicazione della precedente normativa per coloro che avevano maturato i previsti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2011. I requisiti necessari per l’accesso al trattamento pensionistico secondo la precedente normativa sono: VECCHIAIA
ANZIANITA’
QUOTA
Per raggiungere la “quota 96” si possono sommare ulteriori frazioni di età e contribuzione (esempio: 60 anni e 4 mesi di età anagrafica con 35 anni e 8 mesi di contribuzione). Per le sole donne resta in vigore fino al 31 dicembre 2015 la norma prevista dall’art. 1 comma 9 della Legge 243/2004, che consente l’accesso alla pensione con 57 anni di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva. Il pensionamento è consentito dall’1/9/2014 a condizione che il requisito di età e contribuzione sia stato maturato entro il 31 dicembre 2013 e che venga esercitata l’opzione per il calcolo della pensione col sistema contributivo.
Per conseguire la pensione di anzianità e la pensione anticipata i nuovi requisiti dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 sono i seguenti: Pensione di vecchiaia per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi
Pensione anticipata all’età di 62 anni:
E’ altresì prevista la possibilità,
avendo il requisito contributivo, di accedere alla pensione
anticipata prima dei 62 anni di età incorrendo però in una
penalizzazione sul calcolo della pensione, salvo nel caso in cui la
contribuzione derivi da prestazione effettiva di lavoro, includendo
i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per
l’assolvimento del servizio militare, per infortunio, per malattia,
periodi per i congedi parentali di maternità e paternità, donazione
di sangue e emocomponenti e cassa integrazione guadagni ordinaria.
Il Miur raccomanda una particolare attenzione ai criteri di valutazione delle domande di permanenza in servizio: capienza delle classi di concorso, posto o profilo di appartenenza. La considerazione delle situazioni di esubero provinciale dovrà fare riferimento agli organici di diritto dell’anno scolastico 2013 – 2014 e alla probabile evoluzione nell’anno scolastico 2014 – 2015. L’amministrazione è comunque tenuta a disporre il trattenimento in servizio non oltre i 70 anni di età esclusivamente per il perfezionamento della contribuzione minima necessaria alla pensione di vecchiaia.
Per la concessione della proroga oltre alla valutazione dell’esperienza professionale acquisita in specifici ambiti, verranno privilegiati coloro che hanno un numero minore di anzianità di servizio rispetto a Dirigenti che ne hanno almeno 35. L’istanza può essere presentata da chi ha maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 e compie 65 anni di età entro il 31 agosto 2014 e da coloro che raggiungono 66 anni e 3 mesi di età al 31 agosto 2014.
Saranno collocati a riposo d’ufficio coloro che:
Le amministrazioni non eserciteranno la risoluzione unilaterale nei confronti di coloro che potrebbero avere una penalizzazione della pensione nel caso non abbiano compiuto i 62 anni.
In tutti questi casi è obbligatorio, da parte dell’amministrazione, il preavviso di 6 mesi. |