Circolari del DS: croce o delizia
di Aldo Domenico Ficara, La Tecnica della Scuola 16.12.2013 Le circolari scolastiche di solito dovrebbero essere sottoscritte per presa visione, ma non devono essere eseguite se il loro contenuto è contrario alla legge penale. Un aspetto importante che riguarda le circolari scolastiche e la loro sottoscrizione per presa visione da parte del personale di una scuola
Per quanto riguarda la condivisione o meno del contenuto espresso da una circolare scolastica da parte del corpo insegnante, bisogna rifarsi all’articolo 17 del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) che disciplina i limiti al dovere verso gli atti del proprio diretto superiore. In questo articolo del TU si evidenzia il corretto comportamento del pubblico dipendente verso le direttive dei propri superiori, e quindi anche quello dei docenti verso il loro Dirigente scolastico. A tal proposito il docente, al quale venga impartito dal proprio Dirigente scolastico un ordine che egli stesso ritenga illegittimo, deve fare in prima battuta le proprie rimostranze orali, dichiarando le ragioni addotte al diniego. Se successivamente l’ordine del Dirigente scolastico fosse rinnovato per iscritto ( ordine di servizio ), il docente ha il preciso dovere di darvi esecuzione. Il docente però non deve eseguire l’ordine del Dirigente scolastico nel caso in cui l’atto sia vietato dalla legge penale. Comunque sia, normalmente negli istituti di ogni ordine e grado la circolare scolastica ha da sempre la funzione di veicolare un ordine impartito dal Dirigente scolastico verso il personale docente e ATA, divenendo il più delle volte croce o delizia dell’organizzazione scolastica. |