Lalla - Le difficoltà dell’attuazione dei percorsi – afferma il Miur in una serie di schede di lavoro che, come vi avevamo già anticipato, sono state inviate alle Università – non possono in alcun modo ricadere su chi ha affrontato prove selettive e sta affrontando oneri e sacrifici. Il tirocinio la parte più complessa del percorso: le istruzioni.
"Com’è noto il dm 249/10 prevede che il tirocinio abbia un peso di 19 crediti formativi universitari, pari a 475 ore. Vale ovviamente la definizione di CFU, ben nota agli atenei, in base alla quale il CFU è la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l’acquisizione di conoscenza ed abilità nelle attività formative previste. Convenzionalmente a un CFU corrispondono 25 ore, una parte delle quali deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.
Le ore di tirocinio effettivo, da svolgersi nelle modalità più oltre indicate, sono dunque di norma tra i 6 e gli 8 CFU con la precisazione che tali valori sono da intendersi come soglia "minima" di tirocinio effettivo e che tale livello si riferisce soltanto a questo primo anno di avvio.
Ciò rappresenta a tutti gli effetti, il livello minimo di impegno diretto, di norma tra le 100 e le 200 ore, dimezzate nel caso di corsisti che abbiano svolto almeno 360 giorni di servizio. Queste ore non sono dedicate esclusivamente all’essenziale presenza in classe, ma devono essere ripartite tra le diverse attività che caratterizzano la funzione docente: osservazione nella classe del tutor o in altre classi, osservazione dei diversi ambienti di lavoro scolastico e interviste alle diverse figure presenti, attività didattiche a classe intera o con gruppi di allievi (con la supervisione del tutor), quali ad esempio lavori di gruppo, appoggio a gruppi differenziati di allievi, brevi spiegazioni e lezioni, interrogazioni, laboratorio, altre attività e progetti previsti dal POF; partecipazione alle riunioni degli organi collegiali (collegio docenti, consigli di classe) e di dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro, redazione e correzione di verifiche, elaborazione di materiale didattico, progettazione di unità di apprendimento; partecipazione ad attività in sedi esterne alla scuola e/o sul territorio (convegni, visite didattiche, gite scolastiche, ecc.)
Il progetto di tirocinio può quindi opportunamente calibrare le varie attività, ivi comprese, come previste dal decreto e per un ammontare minimo di 18/24 ore, quelle rivolte all’integrazione scolastica degli alunni disabili, che possono essere svolte anche in altre sedi scolastiche e avvalendosi della collaborazione dei Centri territoriali di supporto.
Le ore restanti sono dedicate, per l’appunto, allo studio del materiale (il POF delle istituzioni scolastiche, le progettazioni didattiche, il PEI), degli eventuali testi assegnati, nonchè alla redazione di relazioni o progetti.
Riconoscimento crediti formativi
Il Dm 249/10 prevede che, per i docenti in possesso di almeno 360 giorni di servizio, siano considerati assolti 10 dei 19 crediti di tirocinio e 9 dei 18 crediti di didattiche e laboratori disciplinari. Resta impregiudicata la possibilità di disporre, valutando i singoli casi, ulteriori o altre riduzioni: per fare un solo esempio, un aspirante che sia già in possesso della specializzazione sul sostegno non ha la necessità di affrontare i 3 CFU di tirocinio dedicati ad alunni disabili e i 6 CFU di Scienze dell’educazione dedicati ai bisogni speciali. Stante la pluralità di titoli che certificano livelli di conoscenze già acquisiti, si rimanda la valutazione e il riconoscimento di crediti all’autorità dei Consigli dei corsi di tirocinio, unici soggetti atti a raffrontare, caso per caso, i titoli posseduti con gli insegnamenti impartiti e le competenze da acquisire.
Si rammenta la necessità, una volta decisi i crediti da assegnare a ciascun candidato, di comunicarglieli insieme con il programma degli insegnamenti da seguire."