Individuazione e trasferimenti Il CCNI sulla mobilità per il personale scolastico per l’a.s. 2013/14 stabilisce che, entro il 24 aprile 2013, i dirigenti scolastici dovranno stendere le graduatorie interne d’istituto finalizzate all’individuazione del personale in soprannumero rispetto all’organico di diritto per il prossimo anno scolastico. Tutte le indicazioni utili nel servizio redazionale a cura di Raffaele Manzoni. Notizie della scuola, 4.4.2013 Le varie fasi operative relative alla gestione della mobilità del personale scolastico possono essere, nell’ordine, così sintetizzate:
Il Dirigente scolastico individua i docenti in soprannumero utilizzando, nell’ordine le seguenti graduatorie:
In ciascuna delle due graduatorie il personale è inserito, in ordine decrescente, con il punteggio complessivo che consegue dalla valutazione dei titoli posseduti in riferimento alla tabella annessa al CCNI per i trasferimenti d’ufficio e da noi, nel seguito, esaminati. Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica. Pertanto sono da considerare in soprannumero, nell’ordine, i docenti collocati nella graduatoria “A” con minor punteggio e, in caso di inesistenza o di esaurimento della graduatoria “A”, i docenti con minor punteggio inserito nella graduatoria “B”. Il personale docente trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda o a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze. Come si espliciterà in seguito, i docenti che fruiscono delle tutele per il mantenimento della titolarità stabilite dal comma 2 dell’art 7 del CCNI, non sono inseriti nelle graduatorie per l’individuazione dei docenti in soprannumero. I docenti individuati come perdenti posto sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione della domanda di trasferimento (e di mobilità professionale), entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerari età. I docenti perdenti posto entro la data del 9 aprile 2013 presentano la domanda di trasferimento utilizzando le funzioni on line disponibili sul sito del Miur nella sezione “istanze on line”. Le domande di trasferimento, invece, presentate dopo il 9 aprile 2013, vanno presentate in modalità cartacea utilizzando i modelli predisposti del Miur. Ai fini dell’eventuale individuazione del soprannumerario sui posti per l’istruzione dell’età adulta, attivati presso i centri territoriali, il dirigente scolastico competente gradua tutti gli insegnanti titolari di tali posti di ciascun Centro Territoriale in base ai punteggi della tabella di valutazione dei titoli. Il perdente posto di scuola speciale, o di sostegno, o ad indirizzo didattico differenziato, altresì, compila apposite caselle, precisando se si trova o meno nel quinquennio di permanenza e riportando i titoli di specializzazione posseduti.
Il servizio redazionale a cura di Raffaele Manzoni riporta un’ampia trattazione dell’argomento, con particolare riferimento a:
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