Legge 104/92, dalla Gilda degli insegnanti di Potenza, 11.3.2013 La normativa sulla mobilità del personale della scuola prevede che la precedenza prevista per i portatori di handicap possa essere fatta valere sia ai fini della mobilità a domanda (trasferimenti e passaggi) sia per la mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni). Non coś, invece, per quanto riguarda la precedenza prevista per gli assistenti. Tale precedenza pụ essere fatta valere dal coniuge, dal genitore e dal figlio referente unico in entrambi i casi. Mentre i familiari assistenti (parenti o affini) che non rientrano in tale novero, ma che rientrano nel II grado o, in via residuale, nel III grado, possono far valere la precedenza solo nella mobilità annuale.
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