“Quota 96”: respinta la sola richiesta di sospensiva di Pasquale Almirante La Tecnica della Scuola, 8.4.2013 Uno dei ricorsi collettivi presentati presso la Corte dei Conti del Lazio per ottenere, in via cautelare, la domanda di pensionamento al 1 settembre di quest’anno non è stata accolta. Ma nulla di definitivo. Come avevamo già scritto, e per certi versi anche anticipato, la Corte dei conti del Lazio non ha accolto la richiesta di pensionamento al 1 settembre di quest’anno, 2013, presentata da un gruppo di docenti appartenenti al personale della scuola che al 31 agosto 2012 aveva raggiunto la quota 96, secondo il vecchio ordinamento per andare in pensione e poi riformato con estrema superficialità dalla Legge Fornero. La motivazione della sentenza infatti è chiara:“Non sussistono i presupposti per la richiesta sospensione cautelare dei provvedimenti in questione, posto che è controverso un diritto pretensivo di parte ricorrente”. Con la sentenza emanata il 2 aprile scorso della Corte dei conti del Lazio, in altre parole, non è stato concesso ai ricorrenti, che l’hanno richiesto in via cautelare, di presentare la domanda di pensionamento, dribblando così la legge stessa. L’intenzione tuttavia del personale “quota 96”, su consiglio del legale, è quella di sfruttare questa udienza al fine di poter ottenere una tempestiva seduta di discussione nel merito del ricorso, in modo da ottenere una prima pronuncia prima della fine dell'anno scolastico. La vera “madre di tutte le battaglie”, per sganciare definitivamente questi colleghi dalle grinfie di una Legge sbagliata, si combatterà nelle aule della Corte Costituzionale presso la quale è stato registrato il procedimento. Il ricorso alla Corte Costituzionale diciamo che voleva essere una “ulteriore verifica della correttezza di quanto chiede il Comitato “Q96” dal momento che la tesi proposta in fase giurisdizionale è diversa dal profilo della incostituzionalità in quanto il personale coinvolto ritiene che vi siano già le norme di riferimento per poter procedere con l'accoglimento del ricorso.” |