L’età dei figli nella mobilità 2013/2014 di Lucio Ficara La Tecnica della Scuola, 8.4.2013 L’età dei figli nella mobilità 2013/2014Nel modello D1, allegato J/1 della domanda di mobilità 2013/2014, alla sezione D, esigenza di famiglia titolo II della tabella, si inseriscono i punteggi spettanti per i figli. Entrando nello specifico possiamo dire che in questa sezione, si trovano tra gli altri, anche i punti 10 e 11. Quanti punti spettano in questi due casi? Il punto 10 riguarda il punteggio da assegnare ai figli di età inferiore a sei anni, il punto 11 quello per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro. Quanti punti spettano in questi due casi? Per ogni figlio di età inferiore ai sei anni, spettano 4 punti, mentre per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro, spettano tre punti. C’è anche da dire che per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto, si ha diritto a ricevere sei punti. Bisogna specificare che questa ultima voce è esprimibile sempre alla sezione D, ma al punto 9. È importante sottolineare una nota specifica sul punteggio dei figli, che riguarda il limite di confine tra chi ha un’età inferiore ai sei anni e chi invece si trova nella fascia tra i sei anni e i diciotto. Si tratta della nota 8 alla tabella di valutazione dei titoli e dei servizi della mobilità a domanda o d’ufficio. In tale nota è scritto: che il punteggio, riferito al punto 10 della sezione D, va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento. Questo vale anche per il caso, riferito al punto 11, per chi ha già compiuto i 18 anni. Quindi se il figlio ha compiuto i sei anni o i diciotto tra l’uno gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua la domanda, il punteggio va considerato per chi compie i sei anni, come se fosse inferiore a sei e per chi compie i diciotto, come se fosse compreso tra sei e diciotto. Facciamo un esempio pratico: se un figlio compie sei anni a febbraio e il docente effettua la domanda a marzo, ha diritto lo stesso ai 4 punti, in quanto c’è la clausola scritta nella nota 8. Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento. |