In pensione senza la Fornero

Le scelte al tavolo del prossimo consiglio dei ministri. Le domande già da settembre.
E per gli inidonei niente più trasferimento coatto tra gli Ata

di Nicola Mondelli, ItaliaOggi, 6.8.2013

Estendere anche ai dirigenti scolastici, ai docenti e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che hanno maturato, successivamente al 31 dicembre 2011, ma entro il 31 agosto 2012, i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa previgente l'entrata in vigore dell'art. 24 del decreto legge 201/2011(riforma Fornero) per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, di potere essere collocati a riposo fruendo dei predetti requisiti. É quanto prevede un articolo della bozza di decreto legge sul pubblico impiego attesa al prossimo consiglio dei ministri.

Decreto che stoppa anche iò passaggio d'ufficio nei ruoli del personale Ata dei docenti dichiarati permanentemente inidonei alla propria funzione per motivi di salute, ma idonei ad altri compiti, e del personale docente attualmente titolare delle classi di concorso C999 e C555. Le due decisioni sul tavolo del governo Letta anticipano l'orientamento prevalente che si registrava nella settima commissione del senato, che stava esaminando i disegni di legge n. 316 (Puglisi ed altri, Pd) e n.728 (Centinaio,Lega Nord) concernenti gli inidonei e nella XI commissione della camera, che stava esaminando il disegno di legge unificato (Ghizzoni ed altri, Pd e Marzana, M5S) in materia pensionistica.

Docenti inidonei

L'art. 23, nel disporre l'abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 i quali prevedevano, tra l'altro, che il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione, ma idoneo ad altri compiti, e il personale docente attualmente titolare delle classi C999 e C555, dovevano transitare di autorità nei ruoli del personale Ata con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico, se da un lato viene incontro alle pressanti richieste degli interessati che consideravano il trasferimento d'ufficio nel ruoli del personale Ata punitivo sia sotto il profilo professionale che retributivo, dall'altro non contribuisce a risolvere il problema dei docenti attualmente permanentemente inidonei, di quelli che lo diverranno in futuro e dei docenti titolari delle classi C999 e C555. Stando all'ultima rilevazione del Miur, datata 11 marzo 2013, il loro numero dovrebbe essere in totale di 3.572 unità, anche se al sottosegretario del ministero dell'istruzione Gabriele Toccafondi è stato indicato il numero di oltre 5.000 unità. Per effetto dell'abrogazione dei predetti commi, i docenti inidonei, ancorché collocati fuori ruolo, continueranno a prestare servizio anche per il prossimo anno scolastico nelle sedi e con i compiti loro assegnati. Dall'esame delle leggi e dei decreti e circolari ministeriale che in materia si sono succeduti a partire dalla data di entrata in vigore dell'art. 35, comma 5, della legge n. 289/2002 non si individuano, infatti, altre soluzioni di effetto immediato. La loro condizione, pertanto, continuerà a rimanere incerta e precaria almeno fino a quando non si troverà, a costo zero. una soluzione che possa soddisfare sia gli interessati che l'amministrazione scolastica. Un altro effetto derivante dall'abrogazione del comma 14, in particolare, è quello di avere consentito l'immissione in ruolo di altre cinquemila Ata i cui posti erano stato congelati appunto in previsione del passaggio dei docenti inidonei.

Pensionamento

L'art. 24 del decreto legge introduce invece una modifica all'art. 24, comma 14, del dl 6 dicembre 2011, n. 201. Per effetto di tale modifica, al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità con i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa previgente l'entrata in vigore del predetto decreto potrò accedere anche il personale della scuola che ha maturato detti requisiti successivamente al 31 dicembre 2011, ma non oltre il 31 agosto 2012. É quanto avevano chiesto alcune migliaia di dipendenti scolastici sia attraverso il comitato “Quota 96” che centinaia di ricorsi ai giudici. Mentre è incerto il numero dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario interessato al provvedimento( 3.500 secondo il Miur, intorno ai 9.000 secondo l'Inps), interessati lo sono certamente quanti alla data del 31 agosto 2012 potevano fare valere, ai fini della pensione di anzianità, sessanta anni di età e trentasei di contribuzione, oppure sessantuno anni di età e trentacinque di contribuzione, o anche, indipendentemente dall'età anagrafica, quaranta anni di contribuzione. Per la pensione di vecchiaia i requisiti da possedere erano invece sessantacinque anni di età e almeno venti anni di contributi, se uomini e sessantuno anni di età e almeno 20 anni di contributi, se donne. Il riconoscimento del diritto a fruire della normativa previgente la riforma Fornero non significa comunque che gli interessati dovranno chiedere di cessare immediatamente dal servizio. Per fare valere questo loro diritto potranno infatti aspettare fino al 2015 per chiedere di andare in pensione. Chi vorrà invece, a decreto legge approvato, dovrebbe poterci andare già dal prossimo 1° settembre.