Tfa speciali o Pas: ultime notizie Dottor Tecnologia 3.8.2013 Ieri 2 agosto si è dato ufficialmente il via alle iscrizioni on line per accedere ai TFA speciali. Mesi di attesa e finalmente la regolamentazione per l’accesso ai TFA speciali che adesso sono diventati PAS, Percorsi Abilitanti Speciali, è arrivata seguita da critiche da parte di coloro che hanno conseguito l’abilitazione frequentando i TFA ordinari. Ai PAS possono fare domanda i docenti non di ruolo, in essi comprendendo anche gli insegnanti tecnico pratici, in possesso dei titoli di studio previsti dal D.M. n.39/1998 e dal D.M. n.22/2005 e che abbiano acquisito a partire dall’a.s. 1999/2000 fino a quello 2012/2013 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie o nei centri di formazione professionale, con insegnamento svolto all’interno di corsi accreditati per l’assolvimento dell’obbligo scolastico. Le domande possono essere presentate entro e non oltre il 29 agosto seguendo le modalità di compilazione sul sito del MIUR. Si ricorda che può essere scelta una sola regione e per una sola tipologia di posto o classe di concorso di cui alle tabelle A, C e D del D.M. 39/1998 e di cui al D.M. 6 agosto del 1999 n. 201 (classe di concorso A077). Le domande sono indirizzate all’Ufficio Scolastico Regionale prescelto facendo anche riferimento all’ultima provincia in cui si è prestato servizio e anche dichiarando di garantire il servizio scolastico e la frequenza dei corsi. Nella domanda deve anche essere indicato il titolo di accesso (laurea e /o diploma di secondo grado); specificare i servizi prestati negli anni scolastici dal 1999/2000 al 2011/2012; gli altri anni di servizio prestati a parte quelli sopradetti, compreso l’anno scolastico 2012/2013; precisare se si è in possesso anche di altre abilitazioni e specificare quali. Ci sono però dei quesiti ancora da risolvere: che importanza e validità può avere il servizio da educatore, per poter accedere ai tirocini e acquisire l’ abilitazione per la scuola primaria; validità dei servizi resi nei progetti regionali; modalità di individuazione delle tipologie di servizi validi prestati nella formazione professionale, nell’ambito dei corsi finalizzati all’obbligo di istruzione; possibilità di sospendere i percorsi in essere per poter accedere al PAS e la validità dei crediti acquisiti con i tirocini ordinari. Per servizio si intenderà l’ anno scolastico di almeno 180 giorni per essere inteso come servizio intero, ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124. Questo requisito si può ottenere cumulando i servizi prestati, anche nello stesso anno e per la stessa classe di concorso , nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale. E’ valutabile il servizio prestato in diverse classi di concorso, sempre che almeno il servizio di un anno scolastico sia svolto nella classe di concorso per la quale si intende partecipare. Per gli insegnanti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria, gli anni di servizio prestati nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, sono cumulabili sia gli anni di servizio su posti normali sia quelli su posti di sostegno, sempre che per ogni anno scolastico il servizio sia stato integralmente prestato sulla stessa tipologia di posto. Al pari è considerato idoneo ai fini della validità il servizio prestato su posto di Sostegno, se riconducibile alla classe di concorso o alla tipologia di posto richiesta. Ricordiamo che la specificazione dei servizi relativi all’anno scolastico 2012/13, non è richiesta a i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale che possono conseguire l’abilitazione o l’idoneità con il TFA ordinario. I titoli di studio validi per accedere ai PAs sono: scuola dell’Infanzia, diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente, conseguiti entro l’a.s. 2001/2002. Il titolo sperimentale perché abbia validità deve essere equiparabile al Diploma di Maturità Magistrale con espressa annotazione sul Diploma stesso, e invece in assenza di tale dicitura, l’equivalenza all’anzidetto diploma deve emergere dal decreto autorizzativo della sperimentazione per l’Istituto ove il titolo è stato conseguito. Scuola Primaria, diploma di istituto magistrale o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente, conseguiti entro l’a.s. 2001/2002. Scuola Secondaria, titoli di studio previsti dal D.M. 30 gennaio 1998 n. 39 ) Tabelle A, C e D), dal D.M. 9 febbraio 2005 n. 22 e dal D.M. 6 agosto del 1999 n. 201. Non va dimenticato che la frequenza ai PAS è incompatibile con la frequenza di corsi universitari che al termine rilasciano dei diplomi. Ricordiamo ancora che sono gli Uffici Scolastici Regionali gli enti deputati alla verifica del possesso da parte dei docenti aspiranti frequentatori dei PAS sono deputati alla verifica del possesso dei requisiti per accedere ai tirocini e a redigere le liste degli ammessi che saranno poi pubblicati sul sito Internet e da trasmettere agli Atenei e alle Istituzioni A.F.A.M. per i successivi adempimenti di competenza. In difetto di uno solo dei requisiti richiesti per l’accesso ai PAS l’esclusione è assicurata e tale misura è allo stesso modo applicata se la domanda arriva fuori termine o in maniera che non sia on line. I Direttori Regionali, in accordo con gli Atenei e le Istituzioni A.F.A.M. stabiliranno a quale sede dovranno essere assegnati i candidati; le sedi saranno identificate nei rispettivi territori per l’inizio dei corsi. Il calendario dei corsi sarà stilato dai competenti Atenei e Istituzioni A.F.A.M., nelle sedi già individuate dopo un accordo tra Rettore dell’Ateneo o il Direttore dell’Istituzione interessata e il Direttore del competente Ufficio Scolastico Regionale. Le lezioni si terranno nel pomeriggio durante la settimana, mentre il sabato ci sarà una full immersion perché tutto il giorno sarà interessato dalle lezioni, sempre che non ci siano diversi intendimenti dagli atenei e dalle istituzioni A.F.A.M., sulle specifiche esigenze dei corsisti e sull’’organizzazione di fasi intensive, da accentrare nel lasso temporale in cui vi è la sospensione delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche. Per agevolare ai corsisti la frequenza, i tirocini saranno organizzate a livello provinciale, regionale ed, in ultima analisi, interregionale, sempre secondo intese tra Direttori Regionali e le strutture didattiche universitarie e A.F.A.M. interessate. Gli atenei e A.F.A.M. saranno anche deputati a stabilire il numero che ogni corso potrà avere sulla base delle dotazioni didattico-strumentali, delle strutture dove i corsi verranno svolti, del personale docente che dovrà sostenere le lezioni. Vi sarà anche un ordine che sarà però stabilito da un successivo provvedimento: quel che è certo è che la frequenza sarà obbligatoria. E che le assenze non potranno superare una percentuale del 20%. Nessun esonero è previsto, se non quello per il diritto allo studio. I docenti della scuola primaria, se vogliono conseguire l’abilitazione, devono possedere la certificazione B2 di lingua Inglese prevista dal QCER, ai sensi dell’art. 3 comma 4 lett. a) del D.M. 249/2010 e della certificazione della formazione metodologica di cui alla Legge 53/2003. Gli Atenei si prenderanno cura di istituire corsi di formazione metodologica per quegli insegnanti che non hanno la anzidetta certificazione metodologica. |