Pas o Tfa speciali: Dottor Tecnologia 5.8.2013 Si è aperto il 2 agosto l’iter per l’iscrizione ai Tfa speciali a cui accederanno tanti docenti precari. I Tfa ovvero i PAS Percorsi Abilitanti Speciali potranno essere frequentanti da tutti i docenti non di ruolo che con i titoli di studio previsti dal D.M. 39/1998 e dal D.M.22/2005 che hanno maturato almeno 3 anni di servizio nelle scuole statali, paritarie o nei centri di formazione professionale nel periodo compreso tra l’a.s. 1999/2000 e l’a.s. 2012/2013 . Il 29 agosto è il termine ultimo per la presentazione delle domande che potranno essere inviate esclusivamente on line collegandosi al sito del Ministero dell’Istruzione; è fondamentale indicare solo una regione per cui si intende partecipare e un’unica classe di posto o di concorso in base alle tabelle A, C e D del D.M. 39/1998 e del D.M. 6 agosto 199 n.201 (classe di concorso A077). L’ Ufficio Scolastico Regionale scelto dal candidato sarà l’organo preposto a ricevere le domande che dovranno contenere l’insegnamento prescelto, il titolo di accesso (laurea e/o diploma di secondo grado), i servizi prestati e l’eventuale possesso di ulteriori abilitazioni. Su alcune questioni, però restano delle perplessità su punti non affrontati e cioè: per l’accesso all’abilitazione per la scuola primaria il servizio di educatore viene ritenuto valido? I servizi prestati nei progetti regionali sono validi ai fini dell’inserimento nei PAS? Quali sono i servizi validi prestati nei corsi di formazione professionale finalizzati all’obbligo di istruzione? Si possono congelare i percorsi in atto per partecipare ai PAS e quanto valgono i crediti già acquisiti nei percorsi ordinari? Questi i dubbi espressi da più parti. Quel che è certo, oltre all’iter e ai requisiti per la partecipazione, è l’esclusione ai PAS dei docenti in servizio a tempo indeterminato in scuole statali di qualsiasi ordine e grado, che possono conseguire l’abilitazione o l’idoneità attraverso il TFA ordinario. Per accedere ai PAS è necessario essere in possesso di specifici titoli di studio: per la scuola dell’infanzia, diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale o un titolo di studio sperimentale purchè riconducibile al Diploma di Maturità magistrale mediante dicitura apposta sullo stesso diploma, conseguiti entro l’a.s.2001/2002. Per la scuola primaria, diploma di istituto magistrale o titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente con le stesse modalità di cui sopra. Per la scuola secondaria occorrono titoli di studio in base al D.M. 30 gennaio 1998 n.39 tabelle A, C e D, al D.M. 9 febbraio 2005 n.22 e al D.M. 6 agosto 1999 n.201. Le istanze trasmesse all’Ufficio Scolastico Regionale dovranno contenere la dichiarazione del candidato di essere disposto a garantire sia la continuità del servizio che la frequenza dei corsi; una volta verificato il possesso dei requisiti, gli stessi Uffici stileranno l’elenco degli ammessi che sarà pubblicato on line e trasmesso agli Atenei e alle Istituzioni A.F.A.M. Infine i Direttori Regionali provvederanno ad assegnare gli aspiranti docenti alla sede prescelta affinchè i corsi siano attivati. Ricordiamo infine per i docenti della scuola primaria l’obbligo del possesso della certificazione B2 lingua inglese e della certificazione della formazione metodologica. |