Scuola, fine servizio da settembre Avvenire, 22.8.2013 Ancora pochi giorni al 1° settembre, inizio dell'anno scolastico 2013-2014. La data segna anche la fine del servizio per 10.860 docenti, che già all'inizio dell'anno hanno manifestato all'amministrazione scolastica di trovarsi nelle nuove condizioni di legge per il pensionamento. Tuttavia solo un primo passo per la pensione, perché agli interessati è stato richiesto di presentare – questa volta all'Inps – una regolare domanda di pensione di vecchiaia o di anzianità entro lo scorso 30 giugno. Al fine docenza sono coinvolti, a parità di condizioni, anche i docenti di religione. Tutti i nuovi pensionamenti, sia dei religiosi sia dei laici, risultano fortemente ridotti, praticamente alla metà, a causa delle nuove e pesanti regole della riforma Fornero. Quota 96. Riprenderà a settembre l'esame del Parlamento sulla vicenda "quota 96", relativa al personale della scuola in possesso dei vecchi requisiti per la pensione alla data del 31 agosto 2012, la cui posizione è stata ignorata dalla riforma. È ora in corso di valutazione una precisa quantificazione dei docenti interessati (secondo l'Inps circa 9 mila) e, di conseguenza, la corrispondente copertura finanziaria, il vero e sostanziale snodo della vicenda. Supplenti. Per i nuovi supplenti della scuola (contratti a tempo determinato stipulati entro il prossimo 31 agosto e con decorrenza 1° settembre) il Ministero dell'istruzione ha precisato che il loro rapporto di lavoro inizia con l'apertura dell'anno scolastico, il 1° settembre, benché questo giorno sia una domenica e quindi con le scuole chiuse. La coincidenza con un giorno festivo non incide – secondo il Miur (nota 7494/2013) – sulle posizioni previdenziali dei supplenti né sul diritto all'intera retribuzione mensile, dal momento che il lavoratore non può svolgere il suo servizio a causa di forza maggiore, ad esso non imputabile. Scatti biennali. In tema di stipendio ai docenti di religione, la Corte costituzionale ha espresso in precisi termini il diritto degli interessati agli scatti economici biennali (sentenza 146 del 17 giugno scorso). La dotazione organica dei docenti di religione, secondo la legge 186 del 2003, distingue una percentuale del 70%, riservata all'ingresso di ruolo, ed un'altra del 30% per altri docenti non immessi in ruolo. A questi ultimi non è quindi riconosciuta la stabilità dell'impiego. Una progressione economica garantita – ricorda la Consulta – compensa l'assenza del diritto ad un posto stabile e si realizza con l'applicazione dell'art. 53 della legge 312 del 1980 (...ai docenti di religione si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo…). Inoltre la Corte ha rilevato sulla questione la mancanza di un termine di riferimento, non essendo l'attuale assetto della categoria dei docenti di religione idoneo a costituire un corretto tertium comparationis. |