PAS: la scelta della classe di concorso.
Le abilitazioni saranno a cascata

da Orizzonte scuola, 5.8.2013

Lalla - Uno dei quesiti più frequenti in questi giorni in cui gli aspiranti al PAS (corso speciale per l’acquisizione dell’abilitazione all’insegnamento), destinato al personale docente che ha maturato i requisiti di servizio indicati dal dm n. 58 del 25 luglio 2013 è se l’abilitazione acquisita sarà ” a cascata”, ossia se verranno rispettati gli ambiti disciplinari, già previsti dal dm 354/98 e finora adottati per tutte le procedure abilitanti. La risposta è affermativa, la normativa sugli ambiti disciplinari rimane invariata.La procedura di iscrizione ai PAS prevede la scelta, così come già avvenuto per il TFA ordinario, di un’unica classe di concorso della scuola secondaria, per la quale frequentare il corso (eventuali altre abilitazioni potranno essere conseguite con il percorso ordinario).

I candidati si chiedono quindi se la scelta può essere effettuata sulla base delle cosiddette abilitazioni a cascata, previste dal dm 354/98.

Il Ministero, con nota del 9 ottobre 2012 ha fornito il seguente chiarimento per le abilitazioni conseguite tramite il TFA ordinario. Le stesse indicazioni possono essere mutuate, adesso, per l’abilitazione conseguita con il percorso speciale abilitante (PAS), dal momento che il punto di approdo, l’iscrizione nella II fascia delle graduatorie di istituto, sarà comune ai due percorsi e che non avrebbe senso negare ai docenti abilitati con procedura PAS il riconoscimento dell’abilitazione a cascata, già in vigore per i colleghi abilitati con altra procedura.

Il Ministero scrive

“Il Decreto Ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, ed in particolare l’allegata “Tabella A/2”, indica la “Corrispondenza delle abilitazioni”, ovvero quali diplomi di abilitazione conseguiti a seguito della partecipazione ai concorsi per le classi elencate nella colonna 1, sono validi anche per gli insegnamenti compresi nelle classi di concorso indicate nella colonna 2. Attraverso il Decreto Ministeriale n. 354 del 10 agosto 1998, invece, sono stati costituiti i cosiddetti “Ambiti Disciplinari” per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse.
Le stesse norme sono state utilizzate anche per i titoli di abilitazione conseguiti attraverso le SSIS. In analogia, le abilitazioni che si andranno a conseguire attraverso i percorsi di TFA, ai fini dei concorsi per titoli ed esami e dell’inserimento nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze da graduatoria d’istituto, hanno le validità di cui alla seguente tabella”
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La tabella

A025

A028

A028

A025

A029

A030

A030

A029

A038 + A047

A049

A043

A050

A045

A046

A046

A045

A049

A047 – A048

A050

A043

A051

A043 – A050

A052

A043 – A050 – A051


Va specificato che al momento la normativa sui punteggi per le graduatorie di istituto è in rifacimento, pertanto non sappiamo se saranno previste eventuali differenziazioni di punteggio tra abilitazioni conseguite con il percorso abilitante (TFA ordinario o PAS) ed abilitazioni acquisite “a cascata”.