Giorno libero o no di Aldo Domenico Ficara La Tecnica della Scuola, 5.9.2012 Per allontanare ogni dubbio sulla questione dell’attribuzione del giorno libero a scuola, è opportuno citare anche il disposto dell'articolo 2078 del codice civile, che così dispone: si applicano gli usi. La normativa sull’orario di servizio dei docenti è chiara e di facile interpretazione organizzativa, infatti, essa dice che l 'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Quindi in teoria il docente potrebbe prestare il suo servizio nell’arco dei sei giorni lavorativi settimanali, ma la consuetudine ( l'articolo 131 del decreto legislativo 297/94 e l'articolo 41 del contratto del '95 ) di concedere il giorno libero a tutti i docenti senza alcuna eccezione, determina la distribuzione delle ore di lezione su cinque giorni a settimana. Per allontanare ogni dubbio sulla questione dell’attribuzione del giorno libero a scuola, è opportuno citare anche il disposto dell'articolo 2078 del codice civile, che così dispone: "In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge". Detto che è cosa buona e giusta dare il giorno libero al docente, il problema si sposta su quale giorno della settimana destinare tale riposo dalle attività didattiche. All’inizio di ogni anno scolastico c’è la carica alla diligenza-dirigenza per ottenere il sabato, quale giorno libero più appetibile e richiesto, in seconda battuta il lunedì, per lasciare le briciole dell’assalto ai rimanenti giorni della settimana. Da ricordare, per dovere di cronaca scolastica, che anche gli insegnanti che espletano il loro servizio orario in due o tre scuole distinte, hanno lo stesso diritto alla fruizione del giorno libero, al pari dei colleghi che prestano attività di insegnamento in una sola sede scolastica. |