Concorso: ecco il decreto

da Tuttoscuola, 25.9.2012

Pubblichiamo le parti essenziali del decreto, pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale. Questo il link sul Ministero dell'Istruzione.
 

POSTI, CATTEDRE E ORGANIZZAZIONE

I concorsi, per titoli ed esami, sono indetti, su base regionale, per la copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015.

I direttori generali dei competenti Uffici scolastici regionali sono responsabili dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale e dell’individuazione dei vincitori.

 

REQUISITI DI AMMISSIONE

Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia o primaria o secondaria di I e II grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i titoli di abilitazione conseguiti all’estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero.

Sono inoltre ammessi a partecipare, ai sensi del decreto interministeriale 10 marzo 1997:

a) per i posti della scuola primaria, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998;

b) per i posti della scuola dell’infanzia, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennale o quinquennale sperimentale dell’istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998.

Sono inoltre ammessi a partecipare, per i posti di scuola secondaria di I e II grado, ai sensi del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460:

a) i candidati che alla data del 22 giugno 1999 (data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale) erano già in possesso di un titolo di laurea ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla stessa data consentivano l’ammissione ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente;

b) i candidati che abbiano conseguito i titoli di cui alla precedente lettera a) entro l’anno accademico 2001-2002, se si tratta di corso di studi quadriennale o inferiore; entro l’anno accademico 2002-2003, se si tratta di corso di studi quinquennale, nonché i candidati che abbiano conseguito i diplomi di cui alla lettera a) entro l'anno in cui si sia concluso il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999;

Non possono partecipare ai concorsi coloro che alla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale prestano servizio su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ENTRO IL 7 NOVEMBRE

La domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione, deve essere presentata in una sola regione. Deve essere presentata un’unica domanda con l’indicazione dei posti ovvero delle classi di concorso per cui si intende concorrere.

La domanda va presentata esclusivamente attraverso istanza on line, utilizzando la procedura informatica POLIS presente nel sistema informativo del Ministero I candidati possono accedere alla suddetta procedura e utilizzarla a partire dal 6 ottobre 2012 e fino alle ore 14.00 del 7 novembre 2012.

 

COMMISSIONI

Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreti dei direttori generali dei competenti Uffici scolastici regionali e sono integrate, ove necessario, con membri esperti in lingue straniere e nelle tecnologie dell’informazione e comunicazione per la valutazione delle relative competenze.

 

PROVA DI PRESELEZIONE

Per l’ammissione alle prove scritte i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutti i posti e le classi di concorso e per tutto il territorio nazionale, volta all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, delle competenze digitali nonché delle competenze linguistiche in una lingua comunitaria scelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.

La prova si svolge in più sessioni secondo il calendario reso noto con le modalità di cui al successivo comma 7.

I candidati ammessi a ciascuna sessione hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova. Per ciascun candidato il sistema genera casualmente una prova costituita da 50 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti:

- capacità logiche 18 domande;

- capacità di comprensione del testo 18 domande;

- competenze digitali 7 domande;

- conoscenza della lingua straniera 7 domande.

I quesiti sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero (www.istruzione.it) 20 giorni prima dell’avvio delle sessioni di preselezione.

La prova ha la durata di 50 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date.

La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data vale 0 punti e la risposta errata vale – 0,5 punti. Il risultato della prova è immediatamente visualizzato sulla postazione del candidato.

Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50. Il punteggio della prova non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.

La Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2012, la rete intranet e il sito del Ministero (www.istruzione.it), nonché quelli degli Uffici scolastici regionali competenti a gestire la procedura, rendono noti il calendario, le sedi e le ulteriori modalità di svolgimento della prova preselettiva. Nello stesso avviso è data comunicazione in merito alla pubblicazione dell’archivio da cui sono estratti i quesiti di cui al comma 2 nonché delle modalità di restituzione al candidato di copia della prova svolta, se richiesta.

Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione è disposta l’immediata esclusione dal concorso.

 

PROVE SCRITTE OVVERO SCRITTO-GRAFICHE

I candidati che superano la prova di cui all’articolo 5 sono ammessi, con decreto del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente, a sostenere una o più prove nazionali scritte ovvero scritto-grafiche relative alle discipline oggetto di insegnamento per ciascun posto o classe di concorso.

Le prove consistono in una serie di quesiti a risposta aperta e sono finalizzate a valutare la padronanza delle competenze professionali nonché delle discipline oggetto di insegnamento.

La prova scritta della scuola primaria comprende anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese.

La commissione assegna alle prove un punteggio complessivo di 40 punti. Nel caso di due o più prove, il punteggio è ottenuto dalla media aritmetica delle singole prove, a ciascuna delle quali è assegnato un punteggio massimo di 40 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono nella prova ovvero in ciascuna delle singole prove un punteggio non inferiore a 28 punti.

5. Ai candidati che devono sostenere anche la prova di cui all’articolo 9 la commissione assegna, per la prova ovvero per le prove di cui al comma 1, un punteggio complessivo massimo di 30 punti. Nel caso di due o più prove, il punteggio è ottenuto dalla media aritmetica delle singole prove, a ciascuna delle quali è assegnato un punteggio massimo di 30 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono nella prova ovvero in ciascuna delle singole prove un punteggio non inferiore a 21 punti. Al suddetto punteggio si somma quello conseguito nella prova di cui all’articolo 9. Il punteggio finale è di conseguenza espresso in quarantesimi e costituisce il punteggio di ammissione alla prova orale di cui all’articolo 10.

Disposizioni particolari sono date per le classi di concorso comprese in ambiti disciplinari e per le prove di laboratorio e pratiche.

 

PROVA ORALE

Accedono alla prova orale i candidati che hanno superato la prova o le prove scritte, scrittografiche o pratiche.

La prova orale, distinta per ciascun posto o classe di concorso, ha per oggetto le discipline di insegnamento e valuta la padronanza delle medesime nonché la capacità di trasmissione delle stesse e la capacità di progettazione didattica, anche con riferimento alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). La prova orale valuta altresì la capacità di conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato. Per l’ambito disciplinare n. 5 (Inglese e Francese) la prova orale si svolge interamente nella lingua straniera.

La prova orale consiste:

a) in una lezione simulata, della durata di 30 minuti, su una traccia estratta dal candidato 24 ore prima della data programmata per la sua prova orale. A tal fine la commissione predispone un numero di tracce pari a tre volte il numero dei candidati. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi;

b) in un colloquio immediatamente successivo, della durata massima di 30 minuti, nel corso del quale sono approfonditi i contenuti, le scelte didattiche e metodologiche della lezione di cui alla lettera a).

La prova orale della scuola primaria comprende anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese.

La commissione assegna alla prova un punteggio massimo di 40 punti ed è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 28 punti.

 

DIARIO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME

L’avviso relativo al calendario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2013. L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico, è comunicato dagli Uffici scolastici regionali competenti almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet, nonché sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di esame tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione hanno inizio alle ore 8.00. È escluso dal concorso il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.

I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione a mezzo di posta elettronica all’indirizzo comunicato nella domanda di partecipazione al concorso, con l’indicazione delle votazioni riportate in ciascuna delle prove, della sede, della data e dell’ora di svolgimento della loro prova orale. La mail è trasmessa ai candidati almeno venti giorni prima della data in cui essi devono sostenere la prova orale.

 

TITOLI VALUTABILI

I titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione.

Ai titoli viene assegnato un punteggio complessivo non superiore a 20 punti.

 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Coloro che risultano vincitori in più procedure concorsuali esercitano il diritto di opzione nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.

I docenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal Contratto collettivo nazionale di cui al comma 1 e sono tenuti alla permanenza in servizio nell’ambito provinciale per un periodo di 5 anni.

 

DECADENZA

Il rifiuto dell’assunzione o la mancata presentazione senza giustificato motivo nel giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro implica la decadenza dal relativo diritto con esclusione dalla graduatoria.

Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati vincitori il competente Ufficio scolastico regionale può procedere ad altrettante assunzioni di candidati secondo l’ordine della graduatoria concorsuale.