Con il ritorno a scuola, P.A. La Tecnica della Scuola, 6.9.2012 Privacy e scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare Obbligo del consenso per video e foto sui social network. Scrutini e voti pubblici. Sì alle foto di recite e gite scolastiche. No alla pubblicazione on line dei nomi e cognomi degli studenti non in regola coi pagamenti della retta. Su cellulari e tablet in classe l'ultima parola spetta alle scuole.
La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica.
Non lede la privacy
l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in
classe riguardanti il loro mondo personale. Sta invece nella
sensibilità dell'insegnante, nel momento in cui gli elaborati
vengono letti in classe, trovare l'equilibrio tra esigenze
didattiche e tutela della riservatezza, specialmente se si tratta di
argomenti delicati.
L'uso di cellulari e
smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali,
ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle
persone. Spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella
loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l'uso dei
cellulari. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web
se non con il consenso delle persone riprese. E' bene ricordare che
la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la
dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni
disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati.
Non violano la privacy
le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le
recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi
sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare o
amicale. Nel caso si intendesse pubblicarle o diffonderle in rete,
anche sui social network, è necessario ottenere il consenso delle
persone presenti nei video o nelle foto.
É illecito pubblicare
sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui
genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio
mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono
gratuitamente del servizio mensa in quanto appartenenti a famiglie
con reddito minimo o a fasce deboli. Gli avvisi messi on line devono
avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve
rivolgere con comunicazioni di carattere individuale. A salvaguardia
della trasparenza sulla gestione delle risorse scolastiche, restano
ferme le regole sull'accesso ai documenti amministrativi da parte
delle persone interessate.
Si possono in generale
installare telecamere all'interno degli istituti scolastici, ma
devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e la
loro presenza deve essere segnalata con cartelli. Se le riprese
riguardano l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere
deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrare devono
essere cancellate in generale dopo 24 ore.
L'attività di ricerca
con la raccolta di informazioni personali tramite questionari da
sottoporre agli studenti è consentita solo se ragazzi e genitori
sono stati prima informati sugli scopi delle ricerca, le modalità
del trattamento e le misure di sicurezza adottate. Gli studenti e i
genitori devono essere lasciati liberi di non aderire
all'iniziativa.
In attesa di poter
esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del
Ministero dell'istruzione riguardo all'iscrizione on line degli
studenti, all'adozione dei registri on line e alla consultazione
della pagella via web, il Garante auspica l'adozione di adeguate
misure di sicurezza a protezione dei dati.
I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell'istruzione. E' necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l'istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente. Trattamento dei dati personali Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un'adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano. Spesso le scuole utilizzano nella loro attività quotidiana dati delicati - come quelli riguardanti le origini etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute - anche per fornire semplici servizi, come ad esempio la mensa. E' bene ricordare che nel trattare queste categorie di informazioni gli istituti scolastici devono porre estrema cautela, in conformità al regolamento sui dati sensibili adottato dal Ministero dell'istruzione. Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali informazioni sono trattate dall'istituto scolastico, farle rettificare se inesatte, incomplete o non aggiornate. |