Le ferie non possono essere “imposte” Scuola Informazione, 29.10.2012 La Gilda risponde a tutti quelli che hanno segnalato, in questi giorni, dei casi riguardanti alcuni dirigenti scolastici che stanno invitando il personale precario a richiedere le ferie per il ponte di Ognissanti. Riteniamo tali iniziative fantasiose in aperto contrasto con le disposizioni contrattuali in vigore. In data 14 ottobre 2009, le Sezioni unite della Corte di cassazione, in funzione nomofilattica hanno stabilito che: “I rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato” (cfr. Cass., Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore P. Picone n. 21744 del 14 ottobre 2009). Tale principio è stato recepito di recente anche dal legislatore, segnatamente nell'art. dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 54 del D.Lgs. 150/2009 (c.d. decreto Brunetta) che testualmente recita: “La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro…”. Nel contratto di lavoro nulla si rinviene in riferimento ad eventuali obblighi di fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, essendo previsto che tale fruizione possa avvenire solo nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Conseguentemente, la disposizione di collocamento in ferie d'ufficio in periodi diversi da quelli di sospensione delle attività deve ritenersi illegittima. Tanto si rinviene anche dalla lettura della relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità elaborata dal Governo, ove a tal fine si legge quanto segue: “Il DL 95/2012 proibisce il pagamento delle ferie non fruite dai dipendenti pubblici. Nel comparto scuola si presenta però il caso di dipendenti che non possono fruire per intero delle ferie loro spettanti, inclusi i 15 giorni aggiunti dalla presente norma. Infatti il CCNL di riferimento obbliga il personale docente a fruire delle ferie esclusivamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche (dal primo luglio al 31 settembre). Mentre detto periodo è sufficiente a consentire la fruizione delle ferie a tutto il personale di ruolo e a quello supplente annuale, ciò non vale per il personale supplente sino al termine delle attività didattiche e breve e saltuario. Infatti: - i supplenti sino al termine delle attività didattiche sono assunti con contratto sino al 30 giugno di ciascun anno scolastico e quindi non hanno a disposizione giorni estivi per le ferie; – i supplenti brevi e saltuari sono assunti per pochi giorni e quindi anche loro nell'impossibilità di fruire anche di un solo giorno di ferie. Si ritiene quindi, anche per evitare la probabile soccombenza dell'Amministrazione nelle inevitabili controversie, di consentire la “monetizzazione” delle ferie al personale di cui sopra. Con la medesima norma si modifica però il regime corrente con riguardo alla fruizione delle ferie per il personale docente, stabilendo che il periodo valido a tal fine sia quello della sospensione delle lezioni anziché delle attività didattiche, di modo che le sospensioni natalizia e pasquale, nonché gli eventuali ponti, e i giorni di sospensione a giugno siano validi per la fruizione delle ferie”. Ne consegue, che fino all'entrata in vigore della novella, sempre che venga approvata nei termini di cui all'articolo 3, comma 39 nonché della suddetta relazione, le sospensioni natalizia e pasquale, nonché gli eventuali ponti e i giorni di sospensione a giugno non sono validi ai fini della fruizione delle ferie. I dirigenti scolastici sono pertanto invitati ad attenersi rigidamente alle disposizioni attualmente in vigore, astenendosi dall'invitare i docenti a t. d. a fruire di ferie in periodi non utili a tal fine, come per esempio nei giorni feriali compresi nel ponte 01/11/2012- 04/11/2012, peraltro in aperto contrasto con le disposizioni contrattuali in vigore. |