Ritenuta del 2,5% sul TFR : di L.F. La Tecnica della Scuola, 28.10.2012 La trattenuta del 2,50% eseguita dall’Amministrazione nei propri confronti deve considerarsi illegittima, poiché non dovuta, a partire dal 01.01.2011.Una sentenza ovviamente per nulla gradita dal governo, che sta studiando le contromosse, per non restituire nemmeno un euro ai cittadini frodati. Da qualche giorno in tutte le sedi sindacali della scuola d’Italia si stanno compilando diffide contro il MEF e il MUR per l’illegittima trattenuta del 2,5% fatta sul TFR nella nostra busta paga. Oltre la diffida a cessare immediatamente nei propri confronti la ritenuta del 2,50% sull’80% della retribuzione ed a rimborsare gli importi illegittimamente trattenuti a decorrere dal 01.01.2011, si procede con una messa in mora cautelare dell’Amministrazione. Bisogna ricordare che questo atto di diffida è partito conseguentemente alla sentenza n. 223 dell’11 ottobre 2012 della Corte Costituzionale. In tale sentenza la Consulta ha confermato tale illegittimità evidenziando che: fino al 31 dicembre 2010 la normativa imponeva al datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo del 9,60% sull’80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50%, calcolato sempre sull’80% della retribuzione. La differente normativa pregressa prevedeva dunque un accantonamento determinato su una base di computo inferiore e, a fronte di un miglior trattamento di fine rapporto, esigeva la rivalsa sul dipendente di cui si discute. Nel nuovo assetto dell’istituto determinato dalla norma impugnata, invece, la percentuale di accantonamento opera sull’intera retribuzione, con la conseguenza che il mantenimento della rivalsa sul dipendente, in assenza peraltro della “fascia esente”, determina una diminuzione della retribuzione e, nel contempo, la diminuzione della quantità del TFR maturata nel tempo. La disposizione censurata, a fronte dell’estensione del regime di cui all’art. 2120 del codice civile (ai fini del computo dei trattamenti di fine rapporto) sulle anzianità contributive maturate a fare tempo dal 1º gennaio 2011, determina irragionevolmente l’applicazione dell’aliquota del 6,91% sull’intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull’accantonamento per l’indennità di buonuscita, in combinato con l’art. 37 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032. Nel consentire allo Stato una riduzione dell’accantonamento, irragionevole perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché – a parità di retribuzione – determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro, la disposizione impugnata viola per ciò stesso gli articoli 3 e 36 della Costituzione. Va, quindi, pronunciata l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del D.P.R. n. 1032 del 1973. La trattenuta del 2,50% eseguita dall’Amministrazione nei propri confronti deve considerarsi illegittima, poiché non dovuta, a partire dal 01.01.2011.Una sentenza ovviamente per nulla gradita dal governo, che sta studiando le contromosse, per non restituire nemmeno un euro ai cittadini frodati.
Dalle colonne del messaggero di oggi, apprendiamo che il governo
riporterà il calcolo di queste ritenute a come erano nel 2010. Si
tratta di un altro dietro front clamoroso. |