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Nella bozza della Legge di Stabilità 2013 un
trafiletto riprende il discorso del divieto di
monetizzazione delle ferie non godute, art. 5 comma
8 della spending review. Tale divieto, dice la legge
di stabilità, "non si applica al personale docente
supplente breve e saltuario o docente con contratto
sino al termine delle lezioni o delle attività
didattiche, limitatamente alla differenza tra i
giorni di ferie spettanti e quelli in cui è
consentito al personale in questione fruire delle
ferie"
L'art 5 comma 8 del DL n. 95/2012
comma 8. Le ferie, i
riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica
dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale
per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti
secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo
in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici
sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di
cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni,
risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli
cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del
presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a
comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di
responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente
responsabile"
La bozza della legge di stabilità
“Il presente comma non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione fruire delle ferie.”
Pertanto, dovrà essere retribuita la differenza spettante tra i giorni maturati e goduti (date le disposizioni per i docenti, è possibile intuire si intenda durante la sospensione delle lezioni) e quelli di cui non ha potuto godere.
Ricordiamo che in settimana la Funzione Pubblica aveva espresso un nuovo parere sui casi in cui le ferie non godute possono essere monetizzate
Ferie non godute, nuovo parere della Funzione Pubblica sui casi in cui possono essere pagate
Attendiamo ulteriori chiarimenti in merito.