La direzione dei lavori nelle opere
di manutenzione straordinaria nelle scuole

di Aldo Domenico Ficara La Tecnica della Scuola, 6.11.2012

Con la sentenza 1218/2012, si chiarisce che tra le obbligazioni assunte dal direttore dei lavori vi è anche l'accertamento che l'opera commissionata sia conforme al capitolato, al progetto e alle regole di buona tecnica costruttiva

Recentemente la Cassazione ha precisato che rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera, e segnalando all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera.

Quindi con la sentenza 1218/2012, si chiarisce che tra le obbligazioni assunte dal direttore dei lavori, vi è anche l'accertamento che l'opera commissionata sia conforme al capitolato, al progetto e alle regole di buona tecnica costruttiva. Questi obiettivi di cantiere devono essere raggiunti attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa e attraverso controlli adeguati sul fatto che siano osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. Il concetto di lavori eseguiti a regola d'arte, ovvero il concetto dell’insieme delle tecniche considerate corrette per l'esecuzione di determinate lavorazioni per la realizzazione di manufatti, è fondamentale affinché non si verifichino più situazioni critiche alle strutture edilizie delle nostre scuole.

Da tenere presente in caso di vizi strutturali che la Cassazione (sentenza n. 1655/1986) ha chiarito che il momento della "scoperta del vizio" non coincide con quello in cui il committente si accorge che esista una qualsiasi anomalia strutturale (ad esempio incurvamento di un controsoffitto ), ma quello in cui ragionevolmente si consolida la certezza che il vizio o difetto è causato da una responsabilità dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera. In successive sentenze, la stessa Cassazione ha affermato che la consapevolezza decorre nel momento in cui una perizia di un tecnico dia forti indizi sulla responsabilità dell'appaltatore. Una cosa è certa, episodi come quello di Rivoli dove ancora una volta si è staccato un pezzo di soffitto al liceo Darwin, la stessa scuola in cui nel 2008 morì schiacciato dal controsoffitto uno studente, non devono succedere più.