“Quota 96”: Quella pensione La Tecnica della Scuola, 23.11.2012 Dal Comitato civico “Quota 96” riceviamo un ulteriore messaggio di protesta contro il governo attuale che ha dimenticato che l’anno scolastico non coincide con l’anno solare: il problema della continuità didattica, infatti, impedisce di considerare, a chi lavora nella scuola, la conclusione di ogni periodo (tanto più l’uscita dal servizio) con l’anno solare. Come potrebbe mai un insegnante abbandonare la sua classe il 31 dicembre? Eppure, quella che dovrebbe essere una verità elementare, è stata negata dal governo attuale, con buona pace di ogni diritto acquisito, ratificato da norme tuttora vigenti. Noi del Comitato Civico «Quota 96» abbiamo denunciato da quasi un anno quanto poco rispetto abbia nutrito lo Stato nei confronti dei lavoratori della scuola che avrebbero dovuto accedere alla pensione nell’anno scolastico 2011-2012. Raccontiamo qui la storia di un errore tecnico e cosa chiediamo al governo per sanare ciò che alcuni giudici italiani hanno chiamato «eccesso di potere». Cosa chiediamo? Un diritto, non un privilegio! Il popolo partorito da questo ‘errore’ vive da quasi un anno le ambasce di chi si sente in balìa dell’arbitrio e della prevaricazione: l’arbitrio delle cifre ‘ballerine’ snocciolate con una noncuranza offensiva; l’arbitrio di riconoscere quel diritto solo a insegnanti in esubero; il sopruso che impone l’obbedienza e il silenzio in nome dei supremi interessi della nazione. I giuristi insegnano che una norma generale non può prevalere su una norma speciale, in base al principio Lex specialis derogat generali, e che una legge generale, destinata a una generalità indifferenziata di casi, viene sempre derogata da una legge speciale che tiene conto di situazioni particolari, meritevoli di una disciplina ad hoc. Se così non facesse, la legge generale sarebbe viziata da irragionevolezza e illogicità e quindi incostituzionale. È singolare che il comparto scuola, che è sempre stato oggetto di una disciplina speciale, venga fatto rientrare, dalla riforma Fornero, nella disciplina generale senza che nulla sia stato modificato rispetto al passato. Inoltre una legge non può incidere su un diritto quesito, cioè già maturato anche se non ancora esercitato. Se una legge, come quella che regola il pensionamento del settore scolastico, ha attribuito a un soggetto un diritto soggettivo, un diritto che è quindi entrato a far parte del suo patrimonio giuridico, una legge successiva non può toglierglielo, perché si tratterebbe di una situazione sostanzialmente equiparabile ad un esproprio. Siamo un popolo di educatori. Per anni e anni, malgrado stipendi sempre più umilianti, con sacrificio, pazienza e molta buona volontà, abbiamo sorretto il peso della formazione e curato la crescita delle nuove generazioni. Non vogliamo perdere la fiducia nella convivenza civile, nelle istituzioni democratiche, nella legalità: nei valori che trasmettiamo ai nostri ragazzi. Chiediamo quindi giustizia, chiediamo l’applicazione delle leggi. Le normative speciali sulla scuola, concepite per garantire il buon funzionamento del processo educativo e didattico, non possono essere applicate a giorni alterni, secondo l’interesse del momento. Ai parlamentari, agli illustri tecnici che siedono al governo, diciamo di riparare il torto causato da una formulazione difettosa della riforma Fornero, da un suo errore tecnico: a tutti loro chiediamo un gesto di onestà intellettuale, chiediamo, insomma, di correggere quell’errore e quella discriminazione. Non sarebbe bello né utile che la brutta figura dello Stato nei confronti dei suoi più leali collaboratori, che non sono suoi sudditi, proseguisse oltre.
Comitato Civico «Quota 96» 1a puntata (dicembre 2011): l’errore
La ‘riforma Fornero’ contempla una ‘norma di salvaguardia’ a tutela
dei diritti pensionistici maturati prima della sua emanazione.
Quella norma, che stabilisce inequivocabilmente la non retroattività
della riforma, non tiene però conto delle disposizioni speciali
vigenti per il comparto scuola: il comma 1 dell’Art. 1 del D.P.R.
351/1998 – che vincola la cessazione dal servizio nel comparto
Scuola «all’inizio dell’anno scolastico o accademico successivo alla
data in cui la domanda è stata presentata» – e l’articolo 59 della
legge 449/1997 – secondo la quale per «il personale del comparto
scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento
pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data
di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla
stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista
maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno».
11 gennaio 2012. Dopo aver ascoltato l'Audizione del Ministro
Profumo in VII Commissione, alcuni lavoratori del comparto scuola
evidenziano il refuso e lo segnalano a vari parlamentari.
14 febbraio 2012. Le Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio,
riunite congiuntamente, respingono a maggioranza, dopo il dirimente
parere contrario del Governo (che quantifica una platea di 10.000
lavoratori e quindi la mancanza di copertura finanziaria),
l’emendamento 6.51 (primo firmatario: Mercatali) al DDL n. 3124 (‘Milleproroghe’),
che recepisce l’ordine del giorno Ghizzoni. Il 6 febbraio 2012 l’On.
Fioroni – già Ministro dell’Istruzione – aveva dichiarato all’ANSA
che si sarebbero delineati «profili di anticostituzionalità» ove non
fosse stata approvata la proroga prevista dall’emendamento.
7 marzo 2012. Si costituisce il Comitato Civico «Quota 96» che
raggiunge, in pochi giorni, circa settecento adesioni.
Notte tra il 28 e il 29 luglio 2012. La V Commissione del Senato
respinge, accogliendo il parere negativo del Governo, l’emendamento
22.45 (Bastico e Altri) al DdL 3396 (‘Spending Review’), identico a
quello bocciato a febbraio. Il diniego è motivato, per bocca del
Sottosegretario Polillo, con il fatto che l’emendamento, «pur
affrontando una giusta questione, risulta comportare un onere
finanziario di notevole entità». Viene, viceversa, approvato un
altro emendamento, il 14.1000, presentato dai relatori, che, per la
prima volta dal varo della ‘riforma Fornero, introduce la data del
31 agosto 2012 quale termine utile per accedere al trattamento
pensionistico secondo le norme previgenti, limitandone però
l’applicazione ai soli docenti in esubero ed escludendo i docenti
non in esubero e tutti i non docenti.
1° agosto 2012. Il Tribunale del Lavoro di Oristano riconosce il
diritto dei ricorrenti «al collocamento a riposo a decorrere dal 1°
settembre 2012». 7a puntata (novembre 2012): questo errore non s’ha da correggere, né adesso né mai.
Notte tra il 14 e il 15 novembre 2012. La V Commissione (Bilancio)
della Camera dei Deputati discute l’emendamento 8326 (Ghizzoni) alla
‘Legge di stabilità’, che prevede che le norme antecedenti alla
‘Riforma Fornero «continuano ad applicarsi al personale della scuola
che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011-2012, ai
sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni». L’emendamento è sottoscritto dalla
maggioranza dei gruppi rappresentati. Il governo, attraverso il
sottosegretario Polillo, esprime parere contrario, ipotizzando che i
soggetti interessati siano, secondo dati dell’INPDAP e della
Ragioneria Generale dello Stato, circa 7.000 e che l’onere
finanziario risulterebbe pertanto eccessivo. L’onorevole Ghizzoni
replica che l’entità della platea è stata identificata in 7000 unità
in modo del tutto superficiale e contraddittorio rispetto ai dati
del competente dicastero che ne ha contate soltanto 3500.
L’emendamento è dapprima accantonato e quindi «respinto per l’aula».
L’aula, però, non potrà votarlo, perché per la ‘Legge di stabilità’
è prevista la fiducia che esclude dal voto gli emendamenti non
approvati dalla commissione. |