Commissioni concorso a cattedra,
La Tecnica della Scuola, 21.11.2012 Dalla Cgil apprendiamo che finalmente dopo tanta attesa arriva il parere del CNPI sull’Ordinanza e il Decreto relativi alla costituzione delle commissioni per il concorso ordinario
Il parere è favorevole ma condizionato all’accoglimento di diverse
osservazioni fatte. Quali sono queste osservazioni?
Dopo le richieste del CNPI, l'Amministrazione ha chiarito che sarà
eliminata la prescrizione relativa al divieto di esonero dal
servizio, ripristinando la sola priorità nella nomina per chi non
chiede l'esonero a norma dell'Art. 402 del Dlgs 297/94.
Anche su questa prescrizione particolarmente restrittiva,
l'Amministrazione ha convenuto con il CNPI di eliminarla dal Decreto
e dalla Ordinanza.
Nella versione inviata al CNPI era previsto che per poter
partecipare alle commissioni si fosse in possesso di almeno due tra
i requisiti elencati all'art. 3 comma 5. L'Amministrazione ha
convenuto con il CNPI per la riduzione al possesso di un solo
requisito tra quelli elencati, come già previsto nei precedenti
concorsi.
Si è convenuto che tale inopportunità debba essere "oggettivamente
dimostrabile".
Il CNPI ha posto come pregiudiziale all'espressione del parere
positivo l'eliminazione di tale vincolo, sia per ragioni giuridiche
(il Testo Unico prevede come prerequisito solo il servizio) che per
evitare una gerarchizzazione tra le varie procedure concorsuali che
non pare "né opportuna né legittima". Il CNPI chiede inoltre che
l'eventuale superamento del concorso ordinario sia invece inserito
tra i requisiti aggiuntivi previsti dall'art. 3 comma 5. Il CNPI ha anche invitato il Miur a rendere più chiare e definite le incompatibilità previste per i rappresentanti sindacali, escludendo da tale fattispecie i docenti eletti nelle RSU, in quanto se così non fosse ci sarebbe il rischio di "generalizzare in modo eccessivo e senza adeguata giustificazione il sospetto d’imparzialità anche nei confronti di soggetti che non gestiscano alcun potere rilevante e, perciò, non siano comunque idonei, sia pure da un punto di vista astratto, a condizionare la vita dell'ente che indice la selezione" (sentenza 2104 della V sezione del Consiglio di Stato del 13 aprile 2012). |