Domanda on line concorso a
cattedra: di Lucio Ficara La Tecnica della Scuola, 4.11.2012 Ma non saremmo dovuti essere nell’epoca della semplificazione burocratica e del buon funzionamento dell’amministrazione pubblica? Dalla lettura del bando per il concorso a cattedra e dal meccanismo arzigogolato della domanda on line relativa a questo concorso, si direbbe proprio di no Altro che semplificazione burocratica, ci troviamo di fronte ad un bando scritto in un incomprensibile burocratese, che genera difficoltà a chi deve compilare correttamente l’istanza di partecipazione a questo concorso. A conferma di quanto detto, ci sono le numerosissime e necessarie faq ministeriali di chiarimento e l’assalto, di numerosissimi candidati, alla ricerca di consulenze sindacali per riuscire a produrre una domanda corretta ed ammissibile. Se tutto questo non bastasse, per considerare questo meccanismo arzigogolato, vogliamo ricordare che il MIUR, ha pubblicato un avviso, quando il sistema delle istanze on line era ormai attivo da oltre due settimane e alcuni candidati avevano già inoltrato la domanda, in cui si precisa che la dichiarazione dei titoli valutabili, per il concorso a cattedra, potrà essere effettuata fino alle ore 14 del 21 novembre 2012, mentre la domanda senza titoli valutabili deve essere inoltrata entro le 14 del 7 novembre. Infatti a domande già inoltrate da parte di alcuni candidati ,quasi a voler creare ancora più confusione , è stata aggiunta un’altra sezione on line da compilare obbligatoriamente, pena l’esclusione dal concorso. Questa nuova sezione è quella dei titoli valutabili. In questa sezione bisogna inserire anche e nuovamente i titoli di accesso, che tra le altre cose sono stati già inseriti nella sezione omonima. L’inserimento dei titoli valutabili è quindi obbligatoria per tutti, anche per coloro che hanno inoltrato la domanda prima del 21 ottobre, data in cui è stata attivata, nel sistema Polis, la sezione titoli valutabili. Con l’aggiunta di questa sezione si è generata un’ulteriore confusione riguardo i punteggi relativi ai titoli, che nelle due sezioni, quella dei titoli di accesso e quella dei titoli valutabili, non devono essere riportati, secondo quanto scritto negli allegati al bando, allo stesso modo. Infatti il bando prevede l’uniformità dei voti per i titoli di studio a 110. Quindi nella sezione titoli di accesso, non importa dunque che il voto che determina i vostri requisiti di accesso al concorso sia espresso in sessantesimi, ottantesimi o centesimi, ma è necessario, nella sezione titoli valutabili, convertire il voto reale che avete conseguito in rapporto a 110, di modo che le domande presentino una votazione omogenea. Ricordiamo, invece, che coloro che sono in possesso delle abilitazioni dovranno convertire, come titolo di accesso, il loro voto in centesimi. Riportiamo, a conforto di quanto appena detto, le prime due note dell’allegato 4 del DDG 82/2012: I diplomi di scuola secondaria di secondo grado devono essere riportati a centodieci. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Le abilitazioni diversamente classificate devono essere riportate a cento. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Ricordiamo che l’allegato 4 al DDG 82/2012 tabella A si riferisce ai titoli valutabili per l’accesso al ruolo del personale docente e quindi è riferito alla sezione titoli di accesso. Invece nella sezione titoli di accesso, si devono riportare i titoli con il voto reale. Insomma si tratta di un sistema particolarmente arzigogolato, che anziché semplificare la procedura ha creato confusione e una serie di errori che vogliamo sperare non pregiudichino l’ammissibilità a questo caotico e contestato concorso. |