Scuola: al via le domande di pensione,
diritti maturati entro il 31 dicembre.
Nati nel 52: solo con la contributiva

 da Mediterranews.org, 14.3.2012

Dal 13 di marzo sino al 30 marzo si può accedere al sito istanze online e presentare la domanda di cessazione dal servizio per tutto il comparto scuola.

Le pensioni ci sono, finalmente, dice qualcuno, certo però che la circolare non risolve l’annosa e difficile problematica della quota 96 ma anche quella dei nati nel 52 non hanno trovato nessuna immediata risoluzione, così pare purtroppo, dunque si preannunciano ricorsi e istanze di ogni genere.

Sulla questione domanda di pensione è utile ricordare che questo anno comunque si va con le nuove norme varate nel decreto Salva Italia ovvero con la riforma decretata dalla  legge 214/2011 di riforma ha previsto due categorie di possibili pensionati:

  1. i dipendenti che al 31 dicembre 2011 avevano maturato i diritti utili a pensione secondo il vecchio regime pensionistico potranno andarsene quest’anno o in altro momento tenendo conto delle vecchie regole;

  2.  i dipendenti che matureranno i nuovi requisiti per la pensione previsti dalla riforma potranno andarsene in pensione a cominciare da questo anno 2012 se raggiungeranno i nuovi più elevati limiti di età o di anzianità contributiva.

Per chi possiede i requisiti entro il  31 dicembre servono, si legge, 40 anni di contribuzione oppure 35 anni di anzianità contributiva + 61 anni di età (vale anche con 36 anni di contributi + 60 di età purché si sia raggiunta quota 96).Queste persone accedono alla pensione di anzianità . Mentre per chi matura i requisiti d partire dal 1 di gennaio 2012, si applicano nuovi limiti di età e di anzianità e le regole della riforma, a cominciare dal nuovo limite massimo di età (vecchiaia) che d’ora in poi è fissato per uomini e donne a 66 anni ( e almeno 20 anni di contribuzione). Si potrà lasciare il servizio prima dei 66 anni di età se si possiede una anzianità contributiva di 42 anni e un mese per gli uomini, 41 anni e un mese per le donne.

La circolare parla di anzianità contributiva e non di anzianità lavorativa, lasciando intendere che per tale anzianità valgono anche i riscatti, come, ad esempio, per la laurea, sempre che tali riscatti siano stati già richiesti da tempo.