Sì all'anzianità pre-ruolo Tuttoscuola, 29.3.2012 Stop alla pensione ridotta – e ricostruzione della carriera a tutto campo - per chi ha insegnato le materie alternative agli studenti che hanno chiesto l'esonero dall'ora di religione. Lo ha deciso la Cassazione con la sentenza 4961. Ad avviso dei supremi giudici, infatti, ai fini della pensione dei 'prof', deve essere conteggiato anche l'anno di servizio, precedente l'entrata in ruolo, passato ad insegnare le materie alternative, spesso l'educazione civica. Così la Cassazione ha accolto la protesta di una docente, alla quale, invece, questa anzianità non era stata riconosciuta dalla Corte di Appello di Brescia, forte di una circolare ministeriale e di un verdetto del Consiglio di Stato. La questione affrontata è la seguente: "Se la legge 576 del 1970, nel disciplinare il riconoscimento dei servizi pre-ruolo, escluda o meno, ai fini della ricostruzione della carriera, il servizio espletato nell'ambito di attività alternativa alla religione cattolica", considerando che le materie alternative sono state introdotte solo nel 1986. In proposito la Cassazione osserva che la legge del 1970, che è la "norma di riferimento" per risolvere la questione, "non ha usato la tecnica della elencazione delle materie di insegnamento riconoscibili, ma ha dettato una disciplina di ordine generale, richiedendo una serie di requisiti in capo al docente che possono sussistere anche in relazione ad insegnamenti all'epoca non previsti". Dunque, anche per la docenza delle materie alternative, si avrà diritto all'anzianità pre-ruolo a condizione - come per i 'prof' delle altre materie - a) di aver insegnato non in ruolo in una scuola statale o pareggiata, b) di aver ottenuto la qualifica non inferiore a 'buono' o aver prestato servizio senza demerito; c) essere stati poi assunti nei ruoli ed aver superato il periodo di prova. Decidendo nel merito la Cassazione ha annullato la sentenza di Brescia e ha, d'ufficio riconosciuto l'anno di servizio alla docente, laureata in lettere, nonostante le obiezioni dell'Avvocatura dello Stato costituitasi in giudizio per conto del Ministero dell'Istruzione.
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