Nuovo "tesoretto" per il Miur . . . di Antonio Gabrieli, 6.3.2012 La questione pettine-coda già da tempo doveva ritenersi conclusa. Come scrivevo circa un anno fa, infatti, i vecchi ricorrenti al Tar Lazio, in merito alla questione pettine-coda, avevano ottenuto il risultato di essersi immolati per la giustizia di tutti. Ciò era un dato assolutamente vero in considerazione degli effetti prodotti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 41/11, unitamente ai pronunciamenti sulla giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento sanciti dalla Corte di Cassazione e dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. 11/2011). Già un anno fa, dunque, invitavo i ricorrenti al TAR Lazio a non spendere altri soldi in sterili “messe in mora” ovvero in pericolose nuove procedure giudiziarie. Per offrire chiarimenti utili e super partes, nei miei precedenti comunicati, citavo l’autorevole Costituzionalista Gustavo Zagrebelsky. Ciò nonostante, nell’ultimo anno si sono registrati nuovi proclami pubblicitari, provenienti da alcune organizzazioni, con i quali si sono persino sollecitati i vecchi ricorrenti al TAR Lazio ad inviare delle (inutili!) messe in mora o, addirittura, di presentare (errati!) esposti alla Procura della Repubblica. Alcune organizzazioni, inoltre, hanno rassicurato i propri ricorrenti circa i tempi necessari per le pronunce dichiarative del difetto di Giurisdizione, dando inoltre (false!) rassicurazioni dell‘inter processuale. Ebbene, tutti i proclami pubblicitari sono stati sconfessati. Molti, infatti, si ricorderanno che nei miei precedenti comunicati spiegavo le ragioni in base alle quali i vecchi ricorrenti non sarebbero stati automaticamente i “nuovi aventi diritto”. Ricordare oggi questo aspetto non appare di poco conto. Invero, rinfrescare la memoria dei ricorrenti al TAR Lazio serve sia per far comprendere loro la pericolosità dell’andare dietro i proclami pubblicitari, sia per chiarire che le nuove “chiamate alle armi”, auspicate da alcuni organizzatori, possono risultare pericolose per le tasche dei docenti. Mi spiego meglio. Dopo i miei comunicati, in prima battuta, seguirono da parte dei suddetti organizzatori solo attacchi personali, ma non sostanziati da alcun confronto giuridico. Si cercava, in altri termini, di mistificare ancora una volta la realtà dei fatti. Successivamente, comunque, varie sentenze della Giurisprudenza hanno sconfessato la tempistica per le dichiarazioni sul difetto di giurisdizione ipotizzata da alcune organizzazioni, inoltre, le pronunce della Magistratura hanno confermato in toto quanto da me sostenuto in tempi non sospetti. Ciò nonostante, però, il deus ex machina ha continuato ad invitare i propri iscritti a riesumare (riassumere) i vecchi ricorsi per riproporli innanzi al Giudice del Lavoro. Nei vari proclami, ancora una volta, si mistifica un sicuro insuccesso dietro la locuzione “aventi diritto”. Gli organizzatori, infatti, esortano i propri iscritti a presentare nuovi ricorsi, non chiarendo con onestà intellettuale chi siano i reali titolari del diritto. La realtà dei fatti è invece chiara: non ha diritto al ruolo il ricorrente del TAR Lazio per il sol fatto di aver già speso i suoi soldi nell‘errato ricorso al Giudice amministrativo. Tale diritto spetterebbe, al massimo, solo al docente col punteggio più alto in assoluto, prescindendo dal suo posizionamento a pettine oppure in coda. Ovviamente, potrebbero esserci sporadici casi in cui il vecchio ricorrente del TAR Lazio sia anche il docente col punteggio più alto in assoluto. Ciò, però, rappresenta una coincidenza fortuita e non certo la normalità dei casi. Anzi, la maggior parte dei vecchi ricorrenti, in realtà, NON sono i reali aventi diritto. In questi giorni di campagna elettorale per il rinnovo delle RSU si susseguono nuovi comunicati che, però, non fanno chiarezza sulla questione. Di recente si sono pronunciati sulla questione alcuni Giudici del Lavoro, i quali, repetita iuvant, nonostante gli inutili tentativi di qualcuno di mistificare la realtà dei fatti, hanno confermato in toto la mia ricostruzione dell’intera vicenda. Certamente non si ignorano le pronunce dei Giudici di Milano, Verona e Venezia, ma queste, per l’appunto, sono idonee solo a confermare le tesi da me reiteratamente esposte. Prendendo ad esempio la Sentenza di Venezia n. 350/2012, il lettore potrà notare egli stesso che il reale avente diritto NON è colui che presentò il ricorso al TAR Lazio, bensì è il docente col punteggio più alto in assoluto. Fermo restando che sul punto necessiterebbero ulteriori chiarificazioni, è certo che se il ricorrente del TAR Lazio, per il sol fatto di essere ricorrente e senza possedere il giusto punteggio, dovesse riassumere le Sue istanze al giudice del Lavoro si vedrebbe irrimediabilmente condannato, con grave rischio e nocumento per le proprie tasche. Si è ben a conoscenza che dall’altra parte seguiranno nuovi proclami pubblicitari al fine di alimentare nuovo contenzioso, ma appare giusto mettere sin da ora in guardia il docente da eventuali ulteriori mistificazioni della realtà. Un ricorrente del TAR Lazio, se dovesse ottenere un pronunciamento in suo favore, lo otterrebbe esclusivamente per il suo punteggio e giammai per essere stato in passato già ricorrente al Giudice amministrativo. La maggior parte dei vecchi ricorrenti al TAR Lazio hanno un punteggio che non permette loro di ottenere alcun ruolo. Se costoro dovessero farsi “convincere” a riassumere il loro processo innanzi al nuovo Giudice, rischierebbero la condanna per lite temeraria. Non mi soffermo ulteriormente sull’argomento, perché ritengo che sia meglio invitare i docenti a ricercare la verità direttamente dalle fonti originarie. Invito, pertanto, i docenti a leggersi la sentenza del Giudice di Venezia che allego in calce, a ricercare su un qualsiasi motore di ricerca cosa significhi “condanna per lite temeraria”, a leggersi i miei precedenti comunicati, a ricercare la norma introdotta con la legge stabilità del 12.11.2011 n. 183 (art. 4 comma 42) da tanti taciuta in quanto, probabilmente, ritenuta scomoda ai soliti furbi organizzatori al . I docenti, oggi, hanno tutte le possibilità per ricercare in autonomia la verità, tirando le somme nei confronti di chi professa false vittorie sol scopo di ricavare degli utili economici. Si invitano, pertanto, i docenti a tirare le proprie conclusioni anche in questi giorni di votazioni per il rinnovo delle RSU. Se alla fine qualche docente vorrà continuare a credere ancora nelle favole raccontate attraverso i soliti proclami pubblicitari, il MIUR potrà avvantaggiarsi di un nuovo “tesoretto” quando giungerà la condanna per lite temeraria dei docenti/ricorrenti privi dei giusti requisiti. Come sempre, resto a disposizione per ogni chiarimento.
Antonio Gabrieli |