La scadenza del 31 dicembre lascia fuori circa
30 mila prof
Pensioni lontane con la Fornero
E la situazione peggiorerà nei prossimi anni con
l'inasprirsi dei requisiti della riforma
ItaliaOggi,
20.3.2012
Per chiedere di cessare dal servizio e accedere al trattamento
pensionistico di vecchiaia o anticipato con decorrenza dal 1°
settembre 2012 il personale della scuola ha tempo fino al prossimo
30 marzo. Lo ha stabilito il decreto ministeriale n. 22 del 12 marzo
2012.
Ma per circa trentamila dipendenti, su una platea di circa 90-100
mila interessati, tra quanti sono in servizio nell'anno scolastico
in corso, le porte della pensione resteranno sbarrate. Secondo una
indagine condotta da Azienda Scuola, sono 30 mila i docenti, gli
ausiliari e gli amministrativi che avrebbero maturato nel corso del
2012, anziché entro il 31 dicembre 2011 (scadenza fissata dalla
Fornero), i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla
legge 247/2007 per accedere al trattamento pensionistico di
anzianità(quota 96 o 40 anni di anzianità contributiva o se donna 62
anni di età e non meno di 20 anni di contribuzione).
A impedirne l'uscita è stata l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2012
delle nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
contenute nell'art. 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito in
legge n. 214/2011.
La cosiddetta riforma Fornero.
Cosa succede il 1/9/2012Per accedere al trattamento pensionistico di
vecchiaia con effetto dal 1° settembre prossimo, i trentamila
dovrebbero, infatti, poter fare valere, alla data del 31 dicembre
2012, 66 anni di età anagrafica unitamente ad una anzianità
contributiva non inferiore a 20 anni. Stando all'indagine di Azienda
Scuola nessuno di essi li potrà fare valere.
Per accedere invece alla pensione anticipata, sempre dal 1°
settembre 2012, il personale maschile dovrebbe poter fare valere,
entro il 31 dicembre 2012, 42 anni e un mese di anzianità
contributiva. Quello femminile invece 41 anni e un mese. Gli uni e
le altre con età anagrafica di almeno 62 anni. Se l'età anagrafica
fosse inferiore a 62 anni scatterebbero le penalizzazioni previste
dall' art. 24, comma 10 del decreto legge n. 201/2011 come
modificato dall'art. 6, comma 2-quater della legge n. 14/2012. Ad
eccezione di alcune insegnanti di scuola primaria che compiranno 60
anni di età nel 2012 e 41 anni e un mese di anzianità contributiva,
l'indagine condotta da Azienda Scuola non rileva la presenza di
altro personale che potrebbe fare valere i nuovi requisiti.
La situazione del personale scolastico che non ha potuto fare valere
entro il 31 dicembre 2011 i requisiti per accedere al trattamento
pensionistico di anzianità richiesti dalla normativa previgente
l'entrata in vigore del citato art. 24, non migliorerà negli anni
successivi durante i quali i requisiti richiesti subiranno ulteriori
incrementi.... E cosa succede poi Per accedere alla pensione di
vecchiaia dal 1/9/2013 il personale della scuola dovrà infatti
possedere i requisiti anagrafici e contributivi annualmente indicati
nel decreto interministeriale del 6 dicembre 2011 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2011, n.289. Ad esempio nel 2013 e
nel 2014 uomini e donne dovranno avere maturato 66 anni e tre mesi
di età anagrafica. Per accedere invece alla pensione anticipata, nel
2013 gli uomini dovranno avere maturato 42 anni e 5 mesi di
contribuzione; le donne a 41 anni e 5 mesi. Nel 2014 gli uomini 42
anni e 6 mesi, le donne 41 anni e 6 mesi.
Cessazione e liquidazione
La cessazione dal servizio continua ad avere effetto dalla data di
inizio dell'anno scolastico con decorrenza dalla stessa data del
relativo trattamento pensionistico. Il trattamento pensionistico
decorrerà invece dalla data di inizio dell'anno scolastico dell'anno
successivo a quello di maturazione dei requisiti esclusivamente nei
confronti del personale femminile che opti per il sistema di calcolo
contributivo e che cessi dal servizio entro il 2015 potendo fare
valere non meno di 57 anni di età anagrafica e non meno di 37 anni
di anzianità contributiva.
La finestra del 1° settembre
Le nuove norme previdenziali citate in premessa, entrate in vigore
il 1° gennaio 2012, ribadiscono che nei confronti del personale del
comparto scuola resta fermo quanto dispone l'art. 59, comma 9 della
legge 449/1997 e successive modificazioni. Pertanto, ai fini
dell'accesso al trattamento pensionistico, la cessazione dal
servizio continuerà ad avere effetto dalla data di inizio dell'anno
scolastico con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento
economico.
L'unica finestra di uscita potrà comportare in molti casi il rinvio
fino ad un anno dell'accesso alla pensione qualora i requisiti
richiesti per la pensione di vecchiaia o per quella anticipata non
si maturino, anche per un solo giorno, entro il 31 dicembre di
ciascun anno. Per tutti i dipendenti pubblici, invece, la finestra
di uscita si apre fin dal mese successivo a quello di maturazione
dei requisiti e di cessazione dal servizio .