Illegittima la trattenuta del 2% La Tecnica della Scuola, 19.3.2012 La Gilda-Unams, riferendosi alla sentenza del Tar Calabria che ha bloccato la ritenuta del 2,50% sull'80% della retribuzione praticato dall'Inpdap e condannato nello stesso tempo l'amministrazione alla restituzione delle ritenute eseguite dal 1 gennaio 2011, ha predisposto un atto di invito e diffida da inoltrare al Miur per chiedere la restituzione delle illegittime trattenute effettuate. In attesa che si pronunci la Corte costituzionale, alla quale il Tra Calabria si è rivolto per dirimere la questione, la Gilda Unams argomenta la sua scelta partendo dalla legge n° 122/2010che ha disposto per tutti i dipendenti pubblici assunti entro il 31 dicembre 2000, la trasformazione obbligatoria da TFS (Trattamento di fine servizio) a TFR (trattamento di fine rapporto ) a partire dalle anzianità contributive a far data dal 1 gennaio 2011. In particolare l'articolo 12, comma 10 prevede che ".....il trattamento di fine rapporto si effettua secondo le regole dell'articolo 2120 del codice civile, con l´applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.....", senza quindi alcuna compartecipazione contributiva dei lavoratori con i datori di lavoro. Come è noto, sino al 31 dicembre 2010 la normativa imponeva al datore di lavoro un accantonamento complessivo del 9,60% sull´80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% sull'80% della retribuzione così come previsto dal DPR 1032/73 (artt. 37-38). Anche dopo il cambio di disciplina, l'Inpdap con la circolare n. 17 del 8 ottobre 2010 (con il placet del ministero del lavoro) ha tuttavia continuato a far pagare ai lavoratori la ritenuta del 2,50% sull'80% della retribuzione, di fatto quindi del 2% sull'intera retribuzione. Di recente il Tra Calabria ha censurato la prassi Inpdap, bloccando il prelievo del 2% e condannando l´amministrazione alla restituzione delle ritenute eseguite dal 1 gennaio 2011. La sentenza del Tar Calabria (che ha censurato la prassi Inpdap, bloccando il prelievo del 2% e condannando l'amministrazione alla restituzione delle ritenute eseguite dal 1 gennaio 2011), continua il comunicato Gilda, non è definitiva in quanto gli stessi giudici amministrativi hanno rimesso la questione alla Corte Costituzionale. Nel caso specifico, ai sensi dell´art. 63 del d.lgs.165/2001, il ricorso è stato devoluto ai giudici amministrativi poiché hanno competenza, in via esclusiva, ratione materiae, in quanto l´iniziativa giudiziaria è stata proposta dagli stessi giudici amministrativi, ovviamente diversi da quelli del collegio giudicante. In attesa degli esiti della decisione della Corte Costituzionale, al fine di intraprendere le strategie processuali opportune per il riconoscimento dei giusti diritti dei dipendenti della scuola ed evitare tale illegittimo prelievo forzoso, l'ufficio legale della Gilda-Unams ha predisposto un atto di invito e diffida da inoltrare al Miur per chiedere la restituzione delle illegittime trattenute effettuate. |