Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2012 Trasmessi il decreto e le indicazioni operative che regolano le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2012. Il termine per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio, è fissato al 30 marzo 2012. da Notizie della scuola - Tecnodid, 14.3.2012 Con circolare 12 marzo 2012 n. 23 il Miur fornisce indicazioni operative per l'attuazione del D.M. 12 marzo 2012 n. 22, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2012. La circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 8 marzo 2012 n. 2 ha diramato le disposizioni interpretative delle nuova normativa pensionistica contenuta nell’art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. n. 214/2011, con particolare riferimento ai limiti massimi per la permanenza in servizio nelle Pubbliche Amministrazioni. Il succitato articolo ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico facendo salvo però il diritto all’applicazione della previgente normativa per il personale che ne abbia maturato i previsti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2011. Pertanto i requisiti necessari per l’accesso al trattamento di pensione di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, purché maturati entro il 31 dicembre 2011. Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione. I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011. Il limite di anzianità contributiva rimane quello di 40 anni sempre che sia posseduto entro la predetta data del 31 dicembre 2011. Per il personale che non abbia maturato i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2011, per l’anno 2012 le regole sono così modificate: Per la pensione di vecchiaia l’età è di 66 anni, sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva. La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà aversi solo al compimento di 41 anni e un mese di anzianità contributiva , per le donne, e 42 anni e un mese per gli uomini.
Personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A.Il D.M. n. 22/3012 fissa il termine finale del 30 marzo 2012 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio. Il medesimo termine vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dall’1 settembre 2012. Sempre entro la medesima data gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.
Presentazione delle istanzeLe domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:
Il sistema POLIS va utilizzato, per la comunicazione dei dati necessari, anche da parte di coloro per i quali opera il recesso dell’Amministrazione dal contratto. Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea.
Gestione delle istanzeLe cessazioni devono essere convalidate dal SIDI con l’apposita funzione per acquisirne gli effetti in organico di diritto; la convalida deve essere effettuata immediatamente dopo il 30 marzo e, comunque, non oltre la data di inizio delle operazioni di mobilità previste per ogni ordine di scuola. Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti. Da quest’anno le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, attraverso le seguenti modalità: 1) Compilazione della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato; 2) Compilazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione. La trasmissione telematica delle domande è già disponibile per coloro che si avvarranno dell’assistenza dei patronati, mentre la modalità di compilazione on-line a cura dei singoli interessati sarà disponibile nell’apposita sezione del sito www.inpdap.gov.it a partire dal 2 maggio 2012. |