Pensione di anzianità Il Sole 24 Ore, 16.3.2012 La pensione di anzianità è una prestazione economica liquidata su domanda ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed integrative, che si poteva ottenere attraverso una combinazione di due fattori: l'età anagrafica e l'anzianità contributiva. Nel nostro ordinamento, per moltissimi anni, è stata una delle prestazioni più diffuse – oggetto, peraltro, sia di discussioni e dibattiti sia di riforme legislative, l'ultima delle quali (la cosiddetta riforma Monti) ne ha di fatto sancito l'uscita di scena e ha disposto la sua sostituzione con la pensione anticipata. Dopo le numerose riforme, dal 1° luglio 2009, a seguito dell'introduzione del cosiddetto "sistema delle quote", hanno avuto accesso al trattamento i lavoratori che hanno raggiunto una quota riferita alla somma tra l'età anagrafica minima richiesta (in costante progressivo aumento) e almeno 35 anni di anzianità contributiva. Il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota deve essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia. L'accesso al trattamento – a prescindere dall'età – è possibile se si possiede un'anzianità contributiva di almeno 40 anni. Tutti i lavoratori che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di anzianità possono ottenere la liquidazione della pensione nel rispetto delle cosiddette "finestre di accesso". I lavoratori che, a partire dal 1° gennaio 2011 perfezionano i requisiti anagrafici previsti, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, ovvero che, indipendentemente dall'età, maturano almeno 40 anni di contribuzione possono accedere alla pensione di anzianità con uno slittamento di 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per le pensioni liquidate ai dipendenti, e di 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per le prestazioni riferite ai lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani e commercianti). Da quest'anno il meccanismo delle quote è stato abolito così come la finestra di scorrimento di 12 mesi di attesa (finestra mobile). La pensione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti ma saranno necessari 41 anni e 1 mese di contribuzione per le donne e 42 e 1 mese per gli uomini. Inoltre, le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 verranno calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo contributivo, che si basa su tutti i contributi versati durante l'intera vita assicurativa. Sono stati introdotti anche dei disincentivi per chi chiede la pensione anticipata prima dei 62 anni. Sulla quota del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate prima del 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; questa riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età). Le vecchie regole sono, tuttavia, rimaste valide per alcune residuali categorie di soggetti maggiormente meritevoli di tutela. |