Nonostante tutto le prove dell'Invalsi di Marco Barone La Tecnica della Scuola, 31.3.2012 .Devo ritornare su una questione che nei prossimi mesi, maggio in particolar modo, farà molto discutere. Le c.d prove dell'Invalsi. L' Invalsi, Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che può ex lege essere finanziato dai privati ed agire su mandato dei privati, concetto che non deve mai e dico mai essere dimenticato, che ha come scopo sostanziale quello di valutare il sistema scuola, ivi incluso personale scolastico e studenti, rappresenta l'anomalia ordinaria italiana di una democrazia sempre più precaria. Dico ciò perchè è emerso l'ennesimo tentativo, come operato da parte dell'attuale governo c.d tecnico di rendere obbligatorie nella scuola le prove su cui l'Invalsi fonda la sua credibilità sistemica. Una cosa è certa, e di ciò dovranno tenerne conto i Giudici aditi dai Cobas Scuola, nelle cause campione tentate a Trieste e Terni, in attesa di sentenza, per sollevare la non obbligatorietà delle prove dell'Invalsi nella Scuola Pubblica e Statale italiana. Ovvero che queste prove fino ad oggi obbligatorie non lo sono state, altrimenti come giustificare l'intervento del governo con il decreto semplificazioni, nel momento in cui afferma che "Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n,147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n 176"? Ma il punto è che queste prove, nonostante l'intento del Governo di renderle obbligatorie, tramite un presunto concetto di ordinarietà, non lo sono neanche ancora. Cercherò brevemente di illustrare i motivi.
1) Incostituzionalità della norma inserita nel Decreto Legge
Semplificazioni Il principio su cui si fonda il Decreto Legge è
quello in particolar modo della straordinarietà, principio che
deroga a quello della rappresentatività, poiché si sottrae
temporaneamente al Parlamento, (60 gg.), l'esercizio della funzione
legislativa.
2) Irretroattività della legge. Per retroattività della legge si
intende l'applicazione della legge (efficacia della legge) anche per
fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge stessa.
In sede civilistica, la sede in cui ora ci troviamo, ciò è applicato
come principio generale e di indirizzo in tutti gli altri casi (art.
11 delle preleggi).
3) Attività ordinaria? Scrivere attività ordinaria d'Istituto vuol
dire tutto, vuol dire nulla. La norma deve essere precisa, chiara,
tassativa, specifica. Tutto ciò che è attività ordinaria, nelle
scuole, è soggetto alla delibere collegiali, è soggetto ad
approvazione degli organi competenti. 4) Interposizione fraudolenta di manodopera. Con il termine interposizione si intendono tutte quelle situazioni nelle quali un datore di lavoro (cd. “committente” o “interponente”), anziché assumere direttamente il personale di cui ha bisogno per la propria attività, si avvale di forza lavoro fornita da un terzo soggetto (cd. “appaltatore” o “interposto”), i cui dipendenti svolgono la prestazione a favore del primo, detto anche “utilizzatore”. L'Invalsi, in questo caso il committente, si avvale per lo svolgimento di quei compiti che fanno capo all'Istituto medesimo, del personale della Scuola. Personale di segreteria, personale docente. Nella maggior parte dei casi senza riconoscimento alcuno di retribuzione, di alcuna indennità aggiuntiva, anzi secondo l'intento dell'attività ordinaria d'Istituto, sarebbe totalmente gratis, perchè rientrante nel mansionario del personale scolastico. Ciò è altamente illegittimo ed errato. illegittimo perchè solo in un modo si poteva "imporre" tale attività al personale docente ed Ata, quale quello di somministrare le dette prove, tabularle, ecc,ma non lo dirò in questa sede per non produrre indicazioni ai governanti che vogliono annientare la scuola pubblica. Il personale scolastico ha un contratto di lavoro. Si parla di rapporto di pubblico impiego contrattualizzato. Un motivo vi sarà no? In quel contratto di lavoro tutto ciò che è direttamente o indirettamente correlato all'Invalsi non emerge. Quindi, l'Invalsi, se proprio deve realizzare quelle prove, può farlo , su base volontaria, oltre i locali scolastici, oltre l'ordinaria attività didattica, perché questa viene in modo illegittimo interrotta, e con il proprio personale e non quello scolastico. Altrimenti saremmo, anzi siamo in presenza ad una interposizione fraudolenta di manodopera in quanto elusiva delle norme inderogabili di legge e di contratto collettivo a tutela dei lavoratori. Tanto detto, da ciò emerge che le prove dell'Invalsi anche oggi, ma specialmente in questo anno scolastico, continuano a non essere obbligatorie per le scuole, per il personale scolastico e per gli studenti. Se obbligatorie sono, lo sono unicamente per l'Invalsi. Ovviamente ed ahimè, tale discorso non riguarda ad oggi la questione esame della classe terza della scuola secondaria di primo grado, ma per tutti gli altri ordini scolastici, tale discorso deve trovare affermazione. Non è ovviamente solo sul piano c.d. legalitario che si devono affrontare tali questioni, principalmente su quello politico e sociale, l'Invalsi rappresenta l'imposizione autoritaria di uno Stato che vuole omologare la formazione degli studenti, standardizzare la didattica ai voleri indicativi forniti da chi coltiva l'Invalsi, da chi lo finanzia e finanzierà. La difesa della scuola pubblica, oggi, passa dal contrasto fermo e deciso a queste prove. |