Pensioni scuola
INTERROGAZIONE ORALE inviato da Mariangela Bastico, 3.2.2012 Premesso che: il comma 1 dell’articolo 1 del D.P.R. 351/98 vincola la cessazione dal servizio nel comparto Scuola “all’inizio dell’anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata”; pertanto in detto comparto, al fine di garantire la continuità didattica, la finestra di uscita è costituita da un solo giorno (il 1°settembre) per ogni anno; in virtù di tale disposizione, funzionale a garantire la continuità didattica e il buon funzionamento scolastico, il personale di detto comparto ha iniziato l’anno scolastico corrente con il vincolo di concluderlo; a tali lavoratori, a differenza di quelli impiegati in altri comparti, non è consentito di poter cessare dal servizio prima del 1 settembre 2012, indipendentemente dalle modifiche intervenute recentemente in materia di trattamenti pensionistici; considerato che: all’avvio dell’anno scolastico 2011/12 (1 settembre 2011) era vigente il sistema delle cosiddette “quote”, risultanti dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 243, così come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 e la eventuale pensione anticipata in base al requisito di anzianità contributiva. : in virtù di tale normativa, docenti e personale ATA,già nei mesi di ottobre e novembre del 2011, hanno presentato domanda di collocamento a riposo e di dimissioni ai sensi del richiamato DPR 351/98, finalizzata al trattamento di quiescenza ai sensi della Legge 247/2007; l’articolo 24 del decreto legge 201/2011 (cosiddetta riforma Fornero), ha introdotto numerose modifiche in materia di trattamenti pensionistici; detto articolo ha previsto, tra l'altro un incremento dei requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato (commi 6, 7 e 9) e l’innalzamento dei requisiti di anzianità contributiva (comma 10, che abolisce il pensionamento anticipato con il sistema delle cosiddette “quote”); il ‘Comparto Scuola’, in virtù della specificità espressa anche nel richiamato D.P.R. 351/98, ha sempre goduto di apposita normativa in ordine al trattamento pensionistico: in particolare, si ricordano: l'articolo 59 comma 9 della legge 449/1997,l’articolo 1 comma 2 lettera a) e comma 5 lettera d) della Legge 247/2007; l’articolo 12 comma 1 lettera c) e comma 2 lettera c) Legge 122/2010 nonché l’articolo 1 comma 21 della Legge 148/2011; rilevato che: in sede di conversione in legge del cosiddetto decreto mille proroghe, alla Camera è stato accolto dal Governo un ordine del giorno a prima firma dell’On. Ghizzoni (n. 9/4865-AR/79) in cui si impegna il Governo ad adottare al più presto misure volte a differire al 31 agosto 2012 il termine previsto dalla riforma Fornero per la maturazione dei requisiti con la normativa previgente; inoltre, sempre in ambito di discussione del succitato decreto, in Senato è stato presentato un emendamento (n. 6.51) a firma del relatore sen. Mercatali, in cui viene differito al 31 agosto 2012 la data per il possesso dei requisiti per il pensionamento ai sensi della normativa antecedente alla riforma; nel medesimo emendamento viene indicata anche la relativa copertura di spesa; tale emendamento è stato respinto nelle Commissioni competenti – Affari costituzionali e Bilancio – anche in considerazione del parere contrario espresso dal Governo per carenza di copertura finanziaria; la relazione della Ragioneria dello Stato sul succitato emendamento stima in 6.000 la platea dei presunti beneficiari, con un onere a carico dello Stato pari a 650 milioni di euro aggiuntivi per gli anni 2013-2016: per sapere : per quali motivi nella citata riforma pensionistica non si sia tenuto conto della specificità del comparto scuola, rappresentata anche dalla finestra unica di uscita (1 settembre); se il Governo non ritenga necessario attivarsi con la massima sollecitudine al fine di eliminare tale oggettiva discriminazione a danno del personale scolastico; sulla base di quali elementi la Ragioneria dello Stato ha stimato in 6.000 i soggetti coinvolti dalla previsione dell’emendamento n. 6.51, atteso che il Miur ha quantificato invece in 3.500 gli eventuali beneficiari; se corrisponde al vero che nel calcolo dei maggiori oneri è stata inclusa anche la liquidazione di fine rapporto, senza tenere conto del fatto che tale spesa deve comunque essere erogata dallo Stato nel momento - eventualmente ritardato di qualche anno - in cui i lavoratori della scuola vanno comunque in pensione. |