Tfa riservati, il mistero dei di Dino Caudullo La Tecnica della Scuola, 12.5.2012 Ancora non è chiaro da dove abbia tratto spunto l’Amministrazione per l’individuazione del requisito per la partecipazione ai corsi abilitanti. Il Miur ha fatto bene a cautelarsi tenendo conto della direttiva 2005/36/CE, del 2005, e del conseguente D.lvo 206, del 2007. Ma in entrambi non si ravvisa questo riferimento temporale. Sono in procinto di partire i Tfa che consentiranno a moltissimi neolaureati o docenti già con esperienza acquisita sul campo, di conseguire la tanto agognata abilitazione all’insegnamento, ed in proposito il Miur, con un comunicato dello scorso 8 maggio, ha precisato che, a breve, partiranno anche degli speciali corsi abilitanti riservati ad una ristretta cerchia di docenti. Si tratta, in particolare, di un diverso percorso abilitante previsto per i docenti con 36 mesi di servizio, laureati ma senza il possesso della prescritta abilitazione, organizzato, secondo il Ministero, per dare risposta all’esigenza di regolarizzare la situazione di migliaia di persone che hanno permesso negli ultimi anni alle scuole statali e paritarie di funzionare nonostante l’assenza di abilitanti. Il requisito indicato dal Ministero per la partecipazione a questi corsi abilitanti paralleli ai Tfa, è il possesso di almeno 36 mesi di servizio. Immediatamente dopo la pubblicazione della nota dell’8 maggio, si sono moltiplicati gli interrogativi su come debba interpretarsi il requisito richiesto di 36 mesi di servizio, ossia se debba intendersi come 1095 giorni di servizio, o più semplicemente 3 anni scolastici, e quindi 540 giorni di servizio (essendo sufficiente lo svolgimento di almeno 180 giorni di servizio per maturare un anno scolastico). La differenza tra le varie letture, come può facilmente evincersi, non è di poco conto, considerato che sarebbero veramente pochi, in tutta Italia, i docenti non abilitati che possono vantare ben 36 mesi complessivi di servizio. Ma da dove ha tratto spunto l’Amministrazione per l’individuazione di siffatto requisito minimo per la partecipazione a questi corsi? Nella nota dell’8 maggio si legge che il Miur sarebbe stato spinto all’attivazione di appositi corsi abilitanti per evitare possibili condanne giudiziarie a causa della mancata attuazione delle previsioni di cui al Dlvo 9/11/2007 n. 206 che, in esecuzione della direttiva comunitaria 2005/36 CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, fa discendere il riconoscimento dell’abilitazione anche all’effettivo svolgimento dell’attività professionale per almeno tre anni sul territorio dello Stato membro in cui è stato conseguito o riconosciuto il titolo di laurea, previo apposito percorso di abilitazione. In effetti, al fine di rimuovere ogni possibile ostacolo alla libera circolazione dei professionisti nell’Unione, le istituzioni europee hanno introdotto norme che agevolano il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali tra Stati membri, come si prefigge la direttiva 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Detta Direttiva comunitaria, in ossequio ai principi comunitari della libertà di stabilimento e di circolazione dei cittadini europei, consente ai professionisti abilitati presso il proprio Stato, di svolgere la medesima professione anche presso un altro Stato membro, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva medesima. Il D.lvo 9/11/2007 n. 206 ha reso esecutivi nel nostro Ordinamento i principi introdotti dalla citata direttiva, disciplinando le ipotesi in cui può essere consentito ai cittadini comunitari l’esercizio in Itali delle professioni per cui sono abilitati presso il paese di origine. In effetti, lo scorso mese di settembre (con nota prot. 6522/R.U./U del 29.09.2011), il Ministero aveva chiarito che i docenti cittadini comunitari abilitati nella corrispondente professione in Paesi diversi dall’Italia, che avevano ottenuto il decreto di riconoscimento professionale rilasciato dal MIUR, avevano pieno diritto all’accesso alle graduatorie d’istituto di seconda fascia. Il Ministero dell’Istruzione quindi, nel timore di essere condannato a dare esecuzione alle disposizioni introdotte dal D.lvo 206/2007, evidentemente rimasto inattuato sino ad oggi, ha quindi pensato di attivare, in parallelo ai Tfa, altri speciali corsi abilitanti riservati al personale che abbia maturato un’esperienza professionale qualificata, pari a 36 mesi di servizio, anche se, invero, non si comprende perché mai sia stato individuato questo tetto minimo di esperienza, quando né la Direttiva né il D.lvo 206/2007 sono così categorici. Sarebbe auspicabile sul punto un intervento chiarificatore da parte del Miur, visto che, nel dubbio su come e quando verranno attivati questi corsi abilitanti di stampo europeo, i docenti più cauti, anche se in possesso del requisito di 36 mesi di servizio, certamente presenteranno anche la domanda di partecipazione ai Tfa. |