Miur: l’abilitazione
non dā diritto al posto
da
Tuttoscuola,
9.5.2012
Sul sito del Miur (www.istruzione.it)
č riportata in Focus una interessante nota a margine dei TFA che
chiarisce meglio quanto annunciato dal ministro in ordine
all'ammissione fuori quota ai corsi dei TFA di professori non
abilitati di scuola statale e paritaria.
Come aveva auspicato anche Tuttoscuola, il Miur chiarisce gli
effetti dell’abilitazione, precisando che essa “rappresenta solo la
conclusione del percorso di formazione iniziale dell’insegnante e
costituisce il presupposto per la partecipazione alle procedure
concorsuali. Abilitarsi, dunque, non significa diritto al posto e
quindi non significa neppure aggravio della spesa pubblica”.
Riportiamo di seguito i primi tre punti della nota ministeriale:
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Il primo corso di TFA, bandito con decreti rettoriali del 3
maggio u.s., nell’osservanza delle norme contenute nel D.M. n.
249/2010, sarā attivato con la preselezione nazionale nelle date
giā fissate e proseguirā secondo le modalitā e i tempi fissati
da ciascuna Universitā, indipendentemente dal diverso percorso
abilitante previsto per i docenti con 36 mesi di servizio,
laureati ma senza il possesso della prescritta abilitazione.
Tali percorsi, infatti avranno tempi e modalitā di espletamento
diversi dai primi, dovendosi procedere ancora alla stesura del
provvedimento amministrativo di istituzione dei suddetti
percorsi e di individuazione degli aventi titolo, oltre
all’acquisizione preventiva delle prescritte autorizzazioni e
consensi.
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La procedura per i docenti con 36 mesi di servizio sarā
costituita da un percorso formativo e da un esame da sostenere e
superare per conseguire l’abilitazione. Tale procedura fa
eccezione alla logica programmatoria cui č improntato il TFA
disciplinato dal D.M. n.249 ma cerca di dare risposta
all’esigenza di regolarizzare la situazione di migliaia di
persone che hanno permesso negli ultimi anni alle scuole statali
e paritarie di funzionare nonostante l’assenza di abilitati. Ove
si trascurasse questa emergenza, potremmo incorrere, oltre che
in un aggravamento della presenza di non abilitati nella scuola,
in probabili sentenze di condanna dell’Amministrazione a dare
attuazione al D. Leg.vo 9/11/2007 n. 206 che, in esecuzione
della direttiva comunitaria 2005/36 CE, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, fa discendere il
riconoscimento dell’abilitazione anche all’effettivo svolgimento
dell’attivitā professionale per almeno tre anni sul territorio
dello Stato membro in cui č stato conseguito o riconosciuto il
titolo di laurea, previo apposito percorso di abilitazione.
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Contrariamente a quanto previsto dalla precedente legge n.124/99
secondo la quale il conseguimento dell’abilitazione comportava
l’automatica inclusione nelle graduatorie permanenti (oggi GAE),
allo stato della normativa vigente (l. Finanziaria n.244/2007
art.2 comma 416) l’abilitazione che si consegue a seguito della
frequenza del TFA o dei corsi di laurea in Scienza della
formazione primaria rappresenta solo la conclusione del percorso
di formazione iniziale dell’insegnante e costituisce il
presupposto per la partecipazione alle procedure concorsuali.
Abilitarsi, dunque, non significa diritto al posto e quindi non
significa neppure aggravio della spesa pubblica.
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