In risposta all'articolo di Giovanni Sicali “Licei Musicali: note stonate sulle utilizzazioni” 

di Carlo Vincenzo Mastropietro*, 30.7.2012

 

In risposta all'articolo di Giovanni Sicali “Licei Musicali: note stonate sulle utilizzazioni”  apparso su “La Tecnica della Scuola” il 23.7.2012.

In questo articolo Giovanni Sicali evidenzia con chiarezza vari punti controversi che riguardano le utilizzazioni 2012-2013: mancanza della normativa, della modulistica, valore della preintesa dell'8 giugno, dubbi sulla sua legittimità in rapporto al Decreto Brunetta, dubbi sulla legittimità dell'articolo 6 bis contenuto nella stessa che apre alla possibilità di utilizzare i  docenti di AB77 che non abbiano il requisito di servizio nella scuola superiore (seppur in subordine rispetto a coloro che lo possiedono).

In merito all'interpretazione del comma 11 dell'articolo 6 bis della preintesa mi sento però di dire che vi sia, nello scritto di Sicali, una forzatura, in linea con la preoccupazione che questo comma sembra aver suscitato tra una gran parte dei colleghi docenti.

Una attenta lettura del comma dimostra che questa preoccupazione è del tutto ingiustificata:

 

11. I docenti già utilizzati nei due anni scolastici precedenti, vale a dire dalla istituzione ordinamentale dei licei musicali, hanno diritto alla conferma dell’utilizzazione secondo le disponibilità dei posti e a condizione che rientrino nel numero delle utilizzazioni da effettuare sulla base della posizione occupata in graduatoria;
tra essi precedono, a loro volta, coloro che risultano appartenere a classi di concorso in esubero.
Le operazioni nell’ambito della provincia precedono quelle da fuori provincia.

 

Esso sancisce inequivocabilmente il diritto alla riconferma dei  docenti già utilizzati nei due anni scolastici precedenti ( “utilizzati”, quindi non dei docenti che abbiano prestato servizio nei due anni precedenti accedendo al posto dalle graduatorie di istituto formulate a seguito di bandi – in quanto utilizzati nei due anni precedenti individua docenti evidentemente in possesso dei requisiti previsti dal decreto, tra cui anche quello del servizio alle superiori).

Il comma è interamente scritto in neretto, compresa l'ultima frase, per rafforzare che le indicazioni in esso contenute hanno valore solo all'interno della categoria individuata in apertura (quella dei docenti utilizzati nel biennio precedente). Nulla autorizza a immaginare che le operazioni nell'ambito della provincia precedano quelle da fuori provincia tra categorie di docenti non in possesso dei medesimi requisiti.

In definitiva: se c’è un solo posto da assegnare e due candidati, entrambi con diritto alla conferma (ed ovviamente entrambi con i medesimi requisiti, perchè hanno insegnato nei due anni precedenti), avrà la precedenza quello della provincia. Il comma prende in esame ipotesi che possono verificarsi solo in concomitanza con aperture di nuovi licei in regione altrimenti non avrebbe senso (difficilmente potrebbe darsi il caso di un liceo che ha aperto con più classi di un medesimo corso e che si trova al terzo anno di vita a ridurle – in tal caso verrebbe a mancare un posto destinato l’anno precedente ad utilizzo e potrebbe verificarsi il caso di conflitto tra due docenti già utilizzati descritto nel comma 11). Questo lascia intendere che il diritto alla riconferma abbia valore in ambito regionale superando il concetto di riconferma sul medesimo posto di insegnamento, cioè nel medesimo istituto, già applicato in alcune regioni lo scorso anno. Segnalo qui che in alcune regioni vi sono iniziative di docenti e dirigenti per ottenere l'utilizzo di docenti anche tra licei di province diverse (questo anche per ovviare al fatto che i docenti di alcune materie con i licei a pieno regime quinquennale non raggiungeranno comunque un numero di ore sufficiente a formare un cattedra – ad es. Teoria, analisi e composizione, se nel liceo vi è una sola sezione).

Inutile poi evidenziare che se si desse il caso previsto da Sicali, cioè di un docente di AB77 senza requisito di insegnamento alle superiori in provincia, ma anche di un docente in possesso di tutti i requisiti e in provincia ma non utilizzato nei due anni precedenti (perchè magari non lo ha chiesto), ma anche di un docente appartenente a classe di concorso in esubero e sempre in provincia, ma non utilizzato nei due anni precedenti, che supera il docente utilizzato nei due anni precedenti ma di fuori provincia, non avrebbe alcun senso formulare un comma apposito per le riconferme in quanto esse semplicemente non avrebbero luogo.


 

* Carlo Vincenzo Mastropietro

   docente – Reggio Emilia