Le ore di sostegno
non possono essere ridotte

da Tuttoscuola, 5.7.2012

Le ore di sostegno definite dal PEI non si toccano. Così stabilisce una sentenza del T.A.R. Toscana, la n. 763/2012, sottolineando il diritto soggettivo dell’alunno disabile a ricevere gli interventi definiti all’interno del P.E.I. senza alcuna riduzione.

Nei mesi scorsi i familiari di un alunno disabile della scuola dell’infanzia in Toscana, dopo aver visto decurtate le ore di sostegno previste nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) per il loro figliolo, si era rivolta alla magistratura amministrativa, come è già accaduto in altri casi analoghi.

La novità sta piuttosto sta nel fatto che la sentenza obbliga l’Amministrazione scolastica al rispetto e al mantenimento delle ore di sostegno così come previsto dal P.E.I.

Recita in un passaggio la sentenza:

“Può quindi anche essere giustificata una riduzione delle ore di sostegno se ragionevolmente motivata. Una volta formato il piano educativo individualizzato, allora la pretesa all’integrazione in capo all’alunno diversamente abile assume concretezza di diritto soggettivo e si specifica nella fruizione degli interventi ivi rappresentati, e correlativamente nasce un’obbligazione in capo alle Amministrazioni competenti a renderli”.

Il ricorso presentato dalla famiglia è stato pertanto considerato fondato, in quanto la riduzione delle ore di sostegno decisa dall’Amministrazione scolastica è stata dettata esclusivamente da necessità di bilancio, dando, di fatto, maggior peso al Piano educativo individualizzato rispetto ad altre esigenze. Il Piano educativo individualizzato, secondo il Tar Toscana, “rappresenta le reali necessità di sostegno per i singoli alunni e in tali limiti è accertabile il diritto a fruire del sostegno scolastico. Le Amministrazioni intimate sono quindi condannate, per quanto di rispettiva competenza, ad erogare all’alunno ricorrente le ore di sostegno stabilite nel suo piano educativo individualizzato”.