Utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie: di Reginaldo Palermo La Tecnica della Scuola, 23.7.2012 Il Miur interviene sulla questione delle modalità di presentazione delle domande ma si guarda bene dal chiarire quali siano le regole che verranno utilizzate per l'esame delle domande stesse. I sindacati vorrebbero che si facesse riferimento alla pre-intesa di giugno, ma il diritto amministrativo dice altro. La vicenda delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie per il 2012/2013 si fa sempre più complessa e ingarbugliata. Tanto che con una recentissima nota il Ministero si è visto costretto ad invitare le strutture periferiche a ridurre al minimo “lo stato di incertezza e fermento” in cui potrebbe trovarsi docenti e Ata. Va detto, per amore di verità, che lo stato di incertezza è dovuto soprattutto alla mancata conclusione dell’intera procedura contrattuale dovuta, secondo notizie a suo tempo divulgate dallo Snals (e, curiosamente, mai confermate e neppure smentite dalle altre organizzazioni sindacali), ad un inspiegabile ritardo da parte del Miur nella trasmissione della pre-intesa al Dipartimento della Funzione Pubblica. Nella nota cita il Ministero parla di incertezza riferendosi alle modalità di presentazione della domanda, ma in realtà la confusione è ben più profonda. In molti forum e liste di discussione si rincorrono domande e quesiti di docenti e Ata che si interrogano su questa o quella ipotesi di mobilità.
Il fatto è che la questione va ben oltre e forse non a tutti è
ancora chiaro che allo stato attuale non si sa neppure a quali
istituti della mobilità si debba fare riferimento. Questa, per esempio, è l’interpretazione che più piace ai sindacati ma non è detto che sia la più corretta sotto il profilo amministrativo. Va sottolineato, infatti, che nella nota ministeriale del 12 luglio il Ministero si era limitato a definire le date per la presentazione delle domande senza fornire nessuna indicazione sui criteri di riferimento (peraltro va anche precisato che la nota non è neppure una circolare e dunque ha valore meramente informativo). In realtà stando alle norme del decreto legislativo 165/2001 fino alla firma di un nuovo contratto valgono le regole del contratto precedente e quindi in questo caso le regole alle quali attenersi dovrebbero essere quelle contenute nella Ordinanza ministeriale dello scorso anno che, a sua volta, era stata emanata unilateralmente dal Miur a causa della mancata sottoscrizione del contratto definitivo. Insomma un vero e proprio pasticcio che potrebbe dare origine ad un ricco contenzioso con possibili ripercussioni anche sul regolare avvio del nuovo anno scolastico. |