Spending Review al Senato

 Educazione & Scuola 30.7.2012

Il 30 luglio l’Aula del Senato inizia l’esame del DdL di conversione in Legge del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, “Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica a servizi invariati” (spending review).

Il 24 luglio la 7a Commissione del Senato esprime parere favorevole con condizioni e osservazioni sul DdL di conversione in Legge del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, “Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica a servizi invariati” (spending review).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3396

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

espresso apprezzamento per le misure di contenimento della spesa pubblica, purchè esse si inseriscano un circolo virtuoso di riduzione degli sprechi e delle spese improduttive,

considerato che, fra le norme di carattere generale, impattano comunque sui settori di competenza:
- l’articolo 1, che reca disposizioni dirette a ridurre la spesa sostenuta dalle pubbliche amministrazioni per l’acquisto di beni e servizi, in particolare rafforzando il sistema degli acquisti tramite CONSIP;
- l’articolo 2, che dispone la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni e norma la eventuale conseguente soprannumerarietà di personale, prevedendo forme di mobilità e pensionamento, includendo anche gli enti di ricerca, l’Agenzia spaziale italiana (ASI), il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), l’Ente autonomo esposizione universale di Roma e gli enti lirici, facendo tuttavia (al comma 4) salva la disciplina di settore per il personale scolastico e dell’alta formazione musicale, artistica e coreutica;
- l’articolo 3, recante razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per localizzazioni passive;
- l’articolo 4, che contiene misure sulla messa in liquidazione e privatizzazione di società in house che svolgono servizi nei confronti della Pubblica amministrazione, norme circa la composizione dei consigli di amministrazione di tali società, una più ampia applicazione del principio della selezione competitiva per l’individuazione di beni e servizi strumentali all’attività della Pubblica amministrazione, limiti di assunzioni nelle società pubbliche, nonché il divieto di arbitrati nei contratti di servizio tra lo Stato e le società statali;
- l’articolo 5, che reca disposizioni volte al contenimento di alcune voci di spesa delle pubbliche amministrazioni;
- l’articolo 7, commi da 12 a 15, che prevede disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato a decorrere dal 2013. In particolare per quanto riguarda il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le riduzioni di spesa da conseguire sono, in termini di saldo netto da finanziare, pari a 182,9 milioni nell’anno 2013, 172,7 milioni nell’anno 2014 e 225,5 milioni nell’anno 2015; circa il Ministero per i beni e le attività culturali tali riduzioni ammontano, per i tre anni suddetti, rispettivamente a 55,6 milioni di euro, 51,4 milioni di euro e 63,5 milioni di euro;
- l’articolo 12, comma 19, chereca disposizioni procedimentali in materia di riordino, trasformazione, soppressione o messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato;
- l’articolo 14, comma 9, secondo cui, ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall’esterno, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea;
- l’articolo 19, comma 1, che ridetermina le funzioni fondamentali dei comuni, tra cui quelle relative all’edilizia scolastica e all’organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- l’articolo 23, comma 2, che estende all’esercizio finanziario 2013 la disciplina del 5 per mille dell’IRPEF;

tenuto conto delle norme specifiche inerenti gli ambiti di competenza, quali:

- l’articolo 6, comma 20, che introduce due disposizioni: la prima pone il tetto massimo di 2.000 agli ambiti territoriali scolastici a decorrere dal 2013, con conseguente riduzione della spesa per compensi ai revisori dei conti ed eventualmente di altre spese di funzionamento (nell’anno scolastico 2010-2011 il numero degli ambiti territoriali scolastici è stato pari a 2.928); la seconda affida ai revisori dei conti degli ambiti territoriali scolastici anche lo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei;
- l’articolo 7, comma 18, che riduce di 39 milioni di euro per l’anno 2012 la dotazione del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili (cosiddetto “fondo Letta”), di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, a suo tempo istituito al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi. Lo stesso Fondo è peraltro incrementato, in virtù dell’articolo 23, comma 8, di 700 milioni di euro per l’anno 2013;
- l’articolo 7, commi da 27 a 32, secondo cui, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca predisporrà un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, degli studenti e delle famiglie: dall’anno scolastico 2012-2013, perciò, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali avverranno esclusivamente on line, le pagelle saranno redatte in formato elettronico, saranno adottati registri di classe on line e le comunicazioni alle famiglie e agli alunni saranno inviate in formato elettronico;
- l’articolo 7, commi da 33 a 36, che assoggettano le scuole statali al sistema di tesoreria unica di cui alla legge n. 720 del 1984, con il deposito delle disponibilità liquide presso la tesoreria statale;
- l’articolo 7, comma 37, che dispone la confluenza nel “Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato” e nel “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche” dei seguenti stanziamenti: il “Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”; la quota parte del “Fondo destinato all’attuazione del piano programmatico di interventi finanziari della legge n. 53 del 2003″; l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 634, della legge finanziaria 2007;
- l’articolo 7,comma 38,secondo cui il pagamento del personale supplente breve nominato dai dirigenti scolastici sarà effettuato con un meccanismo simile a quello utilizzato per il pagamento del cedolino unico, in modo che tali spese non saranno più pagate a carico dei bilanci delle scuole;
- l’articolo 7, commi 39 e 40, che stabilisce che le contabilità speciali scolastiche non siano più alimentate dal 1° gennaio 2013 e siano soppresse dal 2016;
- l’articolo 7, comma 41, che specifica che il contributo dello Stato agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti (pari, a legislazione vigente, a 62,7 milioni di euro) sia assegnato in proporzione al numero delle classi che accedono al servizio;
- l’articolo 7, comma 42, secondo cui la contribuzione universitaria degli studenti italiani e comunitari iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di 1° e 2° livello non potrà eccedere il 20 per cento dell’importo dei trasferimenti statali correnti attribuiti dal Ministero; gli atenei che superassero tale limite dovranno destinare le maggiori entrate al finanziamento di borse di studio a favore degli studenti. Al riguardo, benché la Relazione tecnica affermi che la nuova disposizione non determina automaticamente alcun incremento di contribuzione a carico degli studenti, si registra tuttavia un triplice aggravio: infatti, il 20 per cento sarà sostenuto solo dagli studenti regolari, riguarderà non solo il Fondo per il finanziamento ordinario ma tutti i finanziamenti statali e ad esso si aggiungerà il contributo degli studenti fuori corso (pari al 65 per cento circa degli iscritti) per i quali non è previsto alcun massimale;
- l’articolo 8, che persegue invece riduzioni di spesa da parte degli enti pubblici diversi da quelli territoriali fra cui ricadono, per quanto riguarda il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ASI, CNR, INFN, INAF, INGV, INRIM e INVALSI. In complesso la riduzione per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è, per l’anno 2012, pari a 19,2 milioni di euro (di cui 9,1 riguardanti INFN) e, a decorrere dal 2013, di 51,2 milioni di euro (di cui 24,4 a carico di INFN). In proposito, si rimarca che la riduzione degli stanziamenti a carico degli enti di ricerca per gli anni successivi al 2012 è piuttosto anomala, in quanto non è ancora stata fissata l’entità del Fondo ordinario per quegli anni e che il definanziamento non si estende ad altri enti di ricerca, ricadenti nella sfera di competenza di altri Ministeri;
- l’articolo 12, commi da 24 a 28, che riguardano invece la liquidazione della Società ARCUS SpA con un vantaggio per il bilancio dello Stato che la Relazione tecnica si riserva tuttavia di valutare a consuntivo. Si prevede anzitutto la nomina di un commissario liquidatore, con il compito di portare a conclusione esclusivamente le attività in corso affidate alla Società, per le quali siano sorti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, nonchè il trasferimento al Ministero di tutti i beni residuanti dalla liquidazione di ARCUS;
- l’articolo 12, commi 29 e 30, che detta le modalità con cui assegnare la quota parte (fino al 3 per cento) del Fondo infrastrutture destinata ai beni e alle attività culturali fino al 2016;
- l’articolo 12, commi da 31 a 38, che dispone la soppressione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e l’istituzione del Centro sperimentale di cinematografia, quale nuovo Istituto centrale afferente alla Direzione generale per il cinema; contestualmente, è soppresso l’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi. Quanto alla Cineteca nazionale, le sue funzioni e strutture sono trasferite alla Società Istituto Luce di Cinecittà;
- l’articolo 14, commi 3 e 4, che dispone che le università (e parallelamente gli enti di ricerca, come tutte le altre amministrazioni centrali) potranno procedere al ricambio del turn over nel triennio 2012-2014 nella misura di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell’anno precedente. Tale limite è elevato al 50 per cento per l’anno 2015 e al 100 per cento per l’anno 2016;
- l’articolo 14, comma 11, che reca due novelle al testo unico sull’istruzione: la lettera a) comporta una riduzione di 30 unità (da 100 a 70) del contingente di personale scolastico sia amministrativo che docente comandato presso gli uffici del Ministero degli affari esteri a Roma; la lettera b) dispone una riduzione di 776 unità (da 1.400 a 624) del limite massimo di personale scolastico impegnato presso le scuole italiane all’estero, nelle scuole europee e nelle istituzioni scolastiche e universitarie estere;
- l’articolo 14, commi 13-15, che contiene disposizioni relative al personale docente permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, che transita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto nei ruoli del personale ATA con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico;
- l’articolo 14, comma 16, che stabilisce che per “aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica”, ai fini dell’applicazione dei parametri per l’assegnazione dei dirigenti scolastici, si intendono quelle nelle quali sono presenti minoranze di lingua madre straniera;
- l’articolo 14, commi da 17 a 21, recante una disciplina a regime riguardante l’utilizzo dei docenti che, al termine delle operazioni di mobilità, risultano in esubero;
- l’articolo 14, comma 22, che introduce una norma interpretativa in tema di mansioni superiori, stabilendo che la delega ai docenti di compiti da parte del dirigente scolastico non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie;
- l’articolo 14, comma 27, secondo cui a partire dal 2012 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede a ripartire il fondo per il rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia;
- l’articolo 23, comma 3, che autorizza per l’anno 2013 la spesa di 10 milioni di euro per il sostegno alle università non statali legalmente riconosciute;
- l’articolo 23, comma 4, che incrementa di 90 milioni di euro la dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti di onore e l’erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge n. 147 del 1992;
- l’articolo 23, comma 5, che autorizza, a decorrere dall’anno 2013, la spesa di 103 milioni di euro affinché i comuni provvedano a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l’obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, e in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti;

rimarcato che tutte le misure di revisione della spesa, quanto mai indifferibili, devono essere articolate in modo tale da non comportare alcun pregiudizio in termini di fruizione dei servizi da parte dei cittadini;

manifestata tuttavia preoccupazione per i tagli agli enti locali, che rischiano di compromettere l’avvio del prossimo anno scolastico, stanti le rilevanti competenze delle autorità locali ad esempio in tema di edilizia scolastica;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a condizione che:

1. all’articolo 7, comma 37, siano salvaguardate le specifiche finalità dei Fondi, fra cui quello per l’offerta formativa, che il decreto-legge fa confluire in due Fondi di carattere generale;
2. all’articolo 8, comma 4, sia mantenuto più elevato possibile il volume di investimenti sugli enti di ricerca;
3. all’articolo 12, comma 19, sia reintrodotto il parere parlamentare sui regolamenti di riordino, trasformazione e soppressione degli enti pubblici;
4. all’articolo 12, comma 26, al personale a tempo indeterminato della soppressa Società ARCUS siano assicurate uniformi misure di tutela rispetto a quello della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, parimenti soppressa. Si lamenta infatti che i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione delle qualifiche dirigenziali) della soppressa Società ARCUS siano liquidati al più tardi entro il termine del periodo di commissariamento, previsto per il 31 dicembre 2013, mentre per gli analoghi rapporti in essere con la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia si dispone giustamente il transito, previo espletamento di apposita procedura selettiva, nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali;
5. gli interventi sulla spesa pubblica locale non pregiudichino il doveroso svolgimento delle funzioni in materia scolastica.

La Commissione formula altresì le seguenti osservazioni:

a) in merito all’articolo 7, comma 42, in materia di limite massimo delle tasse studentesche, a fini di maggiore chiarezza si suggerisce di prevedere il calcolo del 20 per cento sul complesso dei trasferimenti statali, anziché solo su quelli correnti, stante l’ambiguità di quest’ultima definizione. Si ritiene inoltre opportuno precisare che il superamento del predetto 20 per cento non è di norma consentito; esso può avvenire solo in via eccezionale. Si raccomanda infine di mantenere espressamente la gradualità della tassazione rispetto al reddito, anche per la contribuzione a carico degli studenti stranieri e fuori corso;
b) in ordine all’articolo 12, comma 38, si raccomanda di evitare la soppressione dell’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, che svolge funzioni rilevanti di servizio pubblico e tutela;
c) con riferimento all’articolo 14, commi 3 e 4, relativi al blocco del turn over per università ed enti di ricerca, si evidenzia che – per quanto riguarda le università – i limiti alle assunzioni si riferiscono all’intero sistema statale, mentre l’attribuzione a ciascuna università del contingente di assunzioni è effettuata con decreto ministeriale, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012. Al riguardo, si coglie peraltro l’occasione per suggerire di espungere dal suddetto articolo 7 il rinvio ad un DPCM per la definizione dei parametri assunzionali. Tale previsione, oltre ad eccedere rispetto ai principi e criteri fissati dalla legge di delega n. 240 del 2010, risulta infatti lesiva dell’autonomia universitaria, costituzionalmente garantita, che può trovare un limite solo in norme poste a livello legislativo. Si invita inoltre a riconsiderare il blocco delle assunzioni quanto meno per i ricercatori a tempo determinato, con riferimento all’anno 2012;
d) in merito all’articolo 14, commi 13-15, si manifestano perplessità in ordine al passaggio del personale docente inidoneo a mansioni inferiori e all’ipotesi che non vi sia capienza di posti disponibili;
e) quanto all’articolo 14, comma 16, si prende atto della disposizione, osservando peraltro che la legge n. 482 del 1999 sulle minoranze linguistiche non fa distinzione fra quelle di lingua madre straniera e le altre;
f) circa l’articolo 23, comma 3, si lamenta che i contributi ivi disposti in favore delle università non statali legalmente riconosciute siano inferiori a quelli erogati negli ultimi anni e si raccomanda di reperire risorse aggiuntive da dedicare al settore;
g) con riguardo all’articolo 23, comma 4, recante integrazione del finanziamento per le borse di studio, si esprime rammarico per la contrazione di risorse rispetto agli anni passati e si raccomanda di reperire risorse aggiuntive da dedicare al settore.

Dal 12 luglio le Commissioni del Senato sono impegnate nell’esame del DdL di conversione in Legge del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, “Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica a servizi invariati” (spending review