Illegittimo reiterare oltre tre
anni di Lucio Ficara La Tecnica della Scuola, 6.7.2012 Nel borsino che riguarda la non applicazione della direttiva europea 1999/70/CE, l’ago della bilancia, questa volta, pende dalla parte dei precari. E' infatti illegittima la reiterazione dei contratti di lavoro a termine nel Comparto scuola. E' quanto ha stabilito il Giudice del Lavoro presso il Tribunale dell'Aquila, Anna Maria Tracanna, che nei giorni scorsi ha condannato il Miur al pagamento di venti mensilità a favore di ciascun precario che avesse stipulato almeno tre contratti annuali a titolo di sanzione per il mancato rispetto da parte dell'Amministrazione scolastica della vigente normativa comunitaria. E’ opportuno ricordare che in tal senso già la Corte di Giustizia Europea ha infatti più volte affermato la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato in quanto contrastanti con molti dei principi che ispirano l'ordinamento dell'Unione europea. Bisogna anche dire ad onore del vero che qualche giorno fa la Cassazione si era pronunciata in maniera diametralmente opposta condannando i precari ad esserlo a vita. Il Giudice del Lavoro del capoluogo abruzzese evidenzia che la peculiarità di questo contenzioso in relazione al comparto scuola, rispetto agli altri comparti del pubblico impiego, deriva dal fatto che la presenza dei supplenti è nella scuola da sempre istituzionalizzata e pertanto nella scuola la presenza di lavoratori (docenti ed Ata) con contratto di lavoro a termine è elevatissima proprio perché fisiologica. Bisognerebbe che il governo consideri seriamente di applicare per la scuola la direttiva europea 1999/70/CE, che limita a tre anni la possibilità di reiterare il contratto temporaneo e considera il servizio prestato dai precari equivalente nel punteggio a quello dei docenti a tempo determinato. |