Scuole medie e attestati agli alunni con disabilità: alcune contraddizioni da sanare

Appaiono fondate le critiche successive alla recente Circolare Ministeriale sugli esami di licenza media, rispetto a quel passaggio in cui, nella pubblicazione dei quadri finali, si stabilisce l'obbligo di scrivere - accanto al nome di alunni con disabilità che non conseguono il diploma, ma il solo attestato, con i crediti formativi maturati - la dicitura "Esito positivo", come già avviene da anni per lo stesso caso riguardante però gli esami di scuola superiore, in luogo della precedente dicitura "Non licenziato". Infatti, l'attestato rilasciato alla fine della scuola media e quello rilasciato alla fine della scuola superiore hanno un valore e un significato del tutto diversi

 a cura di Salvatore Nocera*, Superando 5.6.2012

È interessante e sta facendo molto discutere la Circolare 48/12, emanata il 31 maggio scorso dal Ministero dell'Istruzione, sugli esami di licenza media ormai imminenti. In particolare ci si riferisce alla norma che stabilisce nella pubblicazione dei quadri l'obbligo di scrivere - accanto al nome di alunni con disabilità che non conseguono il diploma, ma il solo attestato, con i crediti formativi maturati - la dicitura Esito positivo, come già avviene da anni per lo stesso caso riguardante però gli esami di scuola superiore, in luogo della precedente dicitura Non licenziato.

Ebbene, alla luce delle critiche mosse a quella parte della Circolare, devo innanzitutto riconoscere che da sempre ho molto insistito, con interventi orali e scritti, sia in convegni che presso il Ministero, per l'adozione di una norma di tal genere - ciò di cui sento ora il dovere di scusarmi - sulla base di due argomentazioni:
1. Tutti gli alunni, compresi quelli con disabilità - cui il Consiglio di Classe ritiene che possa essere rilasciato solo l'attestato - devono essere ammessi agli esami, poiché l'attestato viene rilasciato esclusivamente dalla Commissione. Pertanto gli alunni con disabilità devono avere un giudizio di ammissione necessariamente "positivo", non inferiore alla sufficienza.
2. L'articolo 11, comma 12 dell'Ordinanza Ministeriale 90/01 stabilisce che l'attestato è titolo idoneo ai fini dell'iscrizione alle scuole superiori, sia pure al solo scopo del conseguimento di altro attestato; ciò in applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale 215/87 sul diritto pieno e incondizionato di tutti gli alunni con disabilità di frequentare anche le scuole superiori. Conseguentemente, di fronte a norme simili, sembrava incoerente far figurare sui quadri la dicitura Non licenziato o Esito negativo, mentre sembravano più logiche le parole Esito positivo.

Ora, però, mi sembrano fondate le attuali critiche mosse a quella parte della Circolare 48/12, riguardanti la non comparabilità del valore dell'attestato rilasciato al termine della scuola superiore, con quello rilasciato invece al termine della scuola media.
Io stesso - sin dall'entrata in vigore della Legge 104/92 - avevo scritto che il comma 2 dell'articolo 16 di essa - concernente esclusivamente gli esami di licenza media degli alunni con disabilità (e riportato poi nell'articolo 9 del DPR 122/09) - ha un valore e un significato del tutto diversi da quelli dell'attestato rilasciato agli alunni con PEI differenziato [il PEI è il Piano Educativo Individualizzato, N.d.R.], al termine degli esami conclusivi degli studi superiori. Infatti, mentre quest'ultimo certifica appunto l'esito positivo rispetto al PEI differenziato svolto dall’alunno (articolo 15 della citata Ordinanza Ministeriale 90/01), l'attestato rilasciato al termine degli esami di licenza media è la presa d'atto eccezionale (stante l'ampia dizione dell'articolo 16, comma 2 della Legge 104/92) di un esito negativo che però non preclude la frequenza delle scuole superiori, in forza della citata Sentenza della Corte Costituzionale.
Nel dettaglio, il comma 2 dell'articolo 16 della Legge 104/92 stabilisce esattamente che nella scuola dell'obbligo siano «predisposte [...] prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali». Conseguentemente, sulla base di quest'ultimo provvedimento, il mancato raggiungimento del diploma e quindi il rilascio dell'attestato dev'essere considerato come un caso del tutto eccezionale.

Per inciso, la parificazione degli alunni con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento) che, a causa dell'esonero dagli esami delle lingue straniere, conseguono solo un attestato, appare forse come una parificazione un po' forzata della normativa riguardante gli alunni con disabilità e con PEI differenziato, ciò che però mantiene una propria logica e non rompe la coerenza interna del sistema.
Per gli alunni con disabilità di scuola media che conseguono il semplice attestato, invece, c'è una contraddizione interna alla normativa che la nuova dicitura della recente Circolare 48/12 non riesce purtroppo a sanare.
Infatti, o in caso di valutazione inferiore ai sei decimi si evita di ammetterli agli esami di licenza media, non consentendo loro, però, di conseguire l'attestato che, in base all'articolo 11, comma 12 dell'Ordinanza Ministeriale 90/01, può essere rilasciato solo dalla Commissione d'Esami; oppure si emana una norma che consente il rilascio dell'attestato da parte del Consiglio di Classe, venendo così meno la necessità di ammissione agli esami solo quando l'esito della valutazione sia negativo.
In questa seconda ipotesi diventa coerente con il sistema l'abbandono della dicitura Esito positivo e l'accoglimento della dicitura Esito negativo, privando però tali alunni della possibilità di ammissione agli esami. In tal modo si eviterebbe anche l'altra incongruenza evidenziata dalle critiche e cioè che questi alunni - avendo la dicitura Esito positivo - dovrebbero avere accanto al proprio nome anche l'elenco dei voti. Ora, però, se l'esito è positivo, tali voti devono essere positivi, mentre il profitto di tali alunni ha avuto una valutazione negativa. Se si scrivessero pertanto i voti in versione positiva, questi non corrisponderebbero al vero, mentre se si omettessero, in quanto negativi, per evitare la contraddizione tra la dicitura e i risultati, si commetterebbe una violazione della tutela dei dati personali, in quanto solo i nomi di quegli alunni avrebbero la dicitura Esito positivo non seguita dai voti positivi, come invece avviene obbligatoriamente per gli altri compagni promossi.

Tornando dunque a scusarmi per le tesi fino ad oggi da me seguite, ritengo che il Comitato Tecnico dell'Osservatorio Ministeriale sull'Integrazione Scolastica debba discutere i pro e i contro di questa eventuale soluzione e che l'Amministrazione possa modificare la normativa secondaria nel modo appena detto.
Chissà, per altro, se l'Amministrazione stessa - stanti i tempi strettissimi - potrà procedere immediatamente a queste correzioni chiarificatrici, già prima della pubblicazione dei risultati degli esami di quest'anno.

 

 

* Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap).