Quarta fascia o fascia aggiuntiva,
di L.F. La Tecnica della Scuola, 15.6.2012 Con l’art. 1 comma 1 del D.M. n. 53 del 14 giugno 2012, ritorna a far capolino una vecchia conoscenza: la quarta fascia. Non si parla esplicitamente di quarta fascia, ma di fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite con D.M. 44 del 12 maggio 2011. L’istituzione di questa fascia aggiuntiva non risulta essere una novità, poichè quando vigevano le graduatorie permanenti, si tentò di formare anche una quarta fascia, che venne ritenuta illegittima. Infatti il D.l. n. 255/2001, convertito nella legge n. 333/2001, abolì la quarta fascia delle graduatorie permanenti, unificandola alla terza. Infatti, le tre fasce vennero così costituite: I fascia - aspiranti già inclusi nei precedenti concorsi per soli titoli (doppio canale) per due province, in possesso dell'abilitazione e di 360 gg. alla data dal 13 maggio 1996; II fascia - aspiranti in possesso alla data del 25 maggio 1999 dell'abilitazione o dell'idoneità e di un servizio di 360gg. nel periodo dal 1° settembre 1995 al 25 maggio 1999. La III fascia comprende gli aspiranti in possesso di abilitazione o idoneità conseguita mediante il superamento di procedure concorsuali per titoli ed esami o per la partecipazione alle sessioni riservate indette ai sensi della legge n. 124/1999 (OO.MM. nn. 153/1999, 33/2000, 1 /2001) o con la specializzazione Ssis. La legittimità dell'abolizione della quarta fascia è stata confermata anche dalla Corte Costituzionale nel 2004. Oggi rientra dalla finestra quello che con troppa fretta era uscito dalla porta, infatti la creazione di questa nuova fascia aggiuntiva, da una parte garantisce la posizione di graduatoria di coloro che legittimamente sono già inseriti, ma dall’altra inceppa il principio della nascita delle graduatorie ad esaurimento, che per loro stessa istituzione non rappresentano un serbatoio da essere sempre rimboccato, ma appunto da esaurire anno dopo anno. Ma le colpe del Miur sono tante e per questo è stato giusto riconoscere il diritto ad entrare in GaE a chi ha ottenuto, con sacrifici economici e energie mentali, l’abilitazione visto che già fu aperta dopo il 2007; e ciò anche in considerazione del fatto che il Miur ha regolarmente autorizzato i corsi negli anni successivi al 2007, tanto che gli insegnanti col programma e i tirocini previsti coincidevano perfettamente coi successivi. Inoltre il D.M. n. 53, nato per sanare alcune evidenti incongruenze, presenta un’altra grave ingiustizia, quella di non fare rientrare in questa fascia aggiuntiva tutti quei docenti che in passato erano inseriti in GaE e che per dimenticanza non avevano aggiornato la loro posizione rimanendo esclusi. Non si poteva pensare di inserirli in questo decreto? Sicuramente la questione è destinata a trascinarsi nuovamente nelle aule di tribunale, allungando l’annoso problema delle sentenze che hanno fatto la storia di queste graduatorie fin dall’inizio di questo nuovo Millennio. Comunichiamo, inoltre, che sul sito del Miur: http://www.istruzione.it/web/istruzione/ consistenza_aspiranti_in_graduatoria è stata resa disponibile l'applicazione che consente di conoscere per ogni provincia il numero di aspiranti presenti in graduatoria, suddivisi per fascia di appartenenza. |