Tribunale di Foggia. servizio militare inviato da L.T. il 6.6.2012 Un gruppo di precari contrari alla valutazione, come servizio di insegnamento, del servizio militare prestato non in costanza di nomina, evidenzia quanto segue. Il TRIBUNALE DEL LAVORO DI FOGGIA - Sezione Lavoro, in composizione collegiale, con sentenza n. 2759/2012, depositata il 02-05-2012, in accoglimento delle eccezioni sollevate dall’Ufficio IX – AMBITO TERRITORIALE DI FOGGIA (Ex Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia), ha rigettato il reclamo ex art. 669 c.p.c., di un docente che chiedeva il riconoscimento del servizio militare prestato non in costanza di nomina. In particolare è statuito che: “Carattere assorbente, rispetto alla valutazione di sussistenza del periculum in mora, rivestono le considerazioni sul difetto del fumus boni iuris della pretesa azionata”; “...Non appare sorretta da una ratio giustificatrice la lettura della norma suggerita dal reclamante, in quanto il servizio militare non è per natura e tipologia, oggettivamente assimilabile all’attività di insegnamento nella scuola, così che la totale equiparazione dell’uno all’altra, agli effetti della carriera del docente, si giustifica esclusivamente nei casi in cui la necessità di prestare il primo si sia verificata in costanza della seconda”; “In definitiva, non si rinviene, in seno all’Ordinamento Giuridico, alcuna fonte di normazione primaria in aperto contrasto con la normativa di carattere secondario cristallizzata nei Decreti Ministeriali”. Precisamente, si fa riferimento ai D.M. 42/2009 e 44/2011, che riconoscono la validità del servizio militare come servizio di insegnamento, soltanto se prestato in costanza di nomina. Un gruppo di precari storici. |