Bastico (Pd) presenta
un’interrogazione La Tecnica della Scuola, 8.6.2012 Rivedere i Tfa e il loro reale fabbisogno; differenziare i percorsi tra neolaureati e già in servizio; inutile fare ripetere la formazione a chi ha già superato il corso abilitante del 1985; costi di iscrizione discriminanti per chi si trova in condizioni di disagio economico.
Ecco il testo integrale dell'interrogazione. Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Premesso che: il decreto del Ministro del 10 settembre 2010, n. 249, definisce le modalità di formazione degli insegnanti, e attribuisce, in particolare, ai corsi di tirocinio formativo attivo (TFA), di durata annuale, attivati dalle università in collaborazione con le istituzioni scolastiche e conclusi da un esame finale, il valore abilitante all’insegnamento in una delle classi di concorso previste dal decreto ministeriale n. 39 del 1998; tale decreto stabilisce altresì che l’accesso ai tirocini formativi attivi è a numero programmato con una prova di selezione; esso è riservato in via generale ai candidati in possesso del diploma di laurea magistrale nelle classi specifiche per l’insegnamento, ma nella fase transitoria possono partecipare alle prove di selezione sia coloro che erano già in possesso, alla data del 15 febbraio 2011, dei titoli e dei diplomi di laurea specialistica (o magistrale corrispondente) e dei crediti in determinati settori scientifico-disciplinari, previsti per ciascuna classe di abilitazione dal decreto ministeriale n. 22 del 2005 (ex «requisiti SSIS»), ovvero dei requisiti previsti dalla normativa previgente, sia coloro che nell’anno accademico 2010/2011 erano iscritti a corsi finalizzati al conseguimento degli stessi titoli e requisiti, inclusi eventuali corsi volti al recupero di crediti necessari (nota ministeriale 29 aprile 2011 n. 1065) una volta portati a termine tali percorsi; la normativa attualmente in vigore in materia di accesso del personale docente al tirocinio formativo attivo propedeutico all’abilitazione si configura come complessa e non prevede alcun tipo di percorso differenziato tra quei docenti che già da anni insegnano nelle classi e chi vi si accinge per la prima volta; per i docenti non abilitati ma con servizio, il tirocinio formativo attivo risulta al momento l’unica via percorribile per conseguire l’abilitazione; nonostante l’esperienza pluriennale di insegnamento già maturata, la normativa impone a questi docenti il superamento delle prove selettive a numero chiuso per accedere al tirocinio formativo attivo, senza che il periodo di servizio svolto gli venga riconosciuto. La stessa cosa è prevista anche per gli insegnanti tecnico-pratici (ITP) e i diplomati magistrali inseriti in III fascia di istituto, che hanno accumulato oltre 360 giorni di servizio; gli insegnanti tecnico-pratici sono ad oggi l’unica categoria di docenti esclusa dalla possibilità di conseguire l’abilitazione;
il decreto ministeriale n. 85 del 2005 concedeva a coloro che
avessero accumulato almeno 360 giorni di servizio nelle scuole entro
il 6 giugno 2004 l’accesso ai corsi abilitanti della durata di un
solo anno, con un esame finale ma senza un test di ammissione; con il decreto ministeriale 14 marzo 2012, n. 31, si sono definiti i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di tirocinio formativo attivo per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado per l’anno accademico 2011-12; il decreto associa ogni classe di concorso all’ateneo dove si svolgerà il corso; la definizione dei posti disponibili per il tirocinio formativo attivo è tuttavia caratterizzata da distribuzioni anomale: in alcuni ampi territori mancano del tutto previsioni per alcune classi di concorso, per alcune delle quali ci sarebbe ampia necessità, perché esaurite in molte province, in altri, si assiste ad un eccesso di posti messi a bando, in classi di concorso che sono in esubero perfino a livello nazionale; è poi particolarmente grave la mancata attivazione del TFA per tutte le discipline artistiche e musicali che afferiscono all’AFAM; infine, un gruppo di docenti ha partecipato al corso abilitante speciale indetto dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ex lege n. 143 del 2004 – decreto ministeriale 85 del 2005, giusto provvedimento del giudice amministrativo, ed è stato inserito con riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, poiché al momento della presentazione della domanda di partecipazione al corso (22 dicembre 2005), non avevano maturato i 360 giorni di servizio, come previsto dall’articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 27 febbraio 2009, n. 14, ma li avevano maturati successivamente e comunque prima dell’inizio dei corsi; pur essendo stati ammessi con riserva, hanno frequentato i corsi, per un totale di 600 ore, suddivise in moduli di didattica frontale e laboratori. Hanno pagato una tassa di iscrizione di euro 1.750, hanno sostenuto con profitto gli esami in itinere (diciannove), nonché l’esame finale di Stato. Dunque hanno concluso il loro percorso di formazione all’insegnamento, seppure senza un’abilitazione riconosciuta; oggi questi docenti sarebbero costretti a concorrere per il TFA e a ricominciare un percorso formativo già completato; è necessario che la formazione iniziale sia affrontata contestualmente al reclutamento; considerato inoltre che:
nei giorni scorsi le Università hanno pubblicato i bandi che
regolano l’accesso al TFA; si tratta di costi esorbitanti, ingiustificati, e proibitivi per una larga fascia di popolazione, soprattutto quella meno abbiente, a cui di fatto viene precluso l’accesso all’insegnamento; per sapere dal Ministro interrogato: se sia a conoscenza di tali problematiche e se non ritenga necessario rivedere i tirocini formativi attivi autorizzati e la loro effettiva corrispondenza con il fabbisogno reale; se non ritenga necessario differenziare i percorsi dei giovani neolaureati da quelli di coloro che da anni insegnano, seppure senza abilitazione e, se non ritenga un inutile spreco di risorse far ripetere la formazione per coloro che hanno già superato seppure con riserva gli esami finali del corso abilitante bandito nel 1985; se, inoltre, sia a conoscenza dei costi di iscrizione e di partecipazione fissati dalle diverse Università per l’accesso al corso TFA e quale sia la sua valutazione; se ritenga giusto che un percorso formativo obbligatorio per l’accesso all’insegnamento sia assai costoso e completamente a carico dei partecipanti, creando evidenti discriminazioni nei confronti di coloro che si trovano in condizioni di disagio economico e come intenda intervenire per modificare tale situazione. |